XXTX Per il loro carattere gli Statuti di Trieste entrano nel grande gruppo degli statuti sorti in territorio greco-normanno, e in particolare tra quelli che non hanno risentito l’influsso del diritto longobardico territoriale.68) Infatti la sola traccia inequivocabile del diritto germanico è quella del duello giudiziario, che scompare dagli statuti del 1365, ed è limitato nei precedenti al solo crimine d’ omicidio, contro 1’ accusato che accampi la legittima difesa o i testi che l’asseriscano. Entro il gruppo greco normanno, naturalmente, la legislazione triestina rivela più stretti rapporti con gli statuti veneti, e specialmente con quelli delle città istriane. Quasi identica in queste la costituzione, le attribuzioni e i nomi degli ufficiali; l’istituto, in parecchie, della vicedomineria per 1’ autenticazione delle scritture, le stesse pene sono inflitte ai delitti; nel civile notiamo il retratto gentilizio, l’ingrossazione, il matrimonio a comunione di beni, le norme per la successione testamentaria e legittima, 1’ adozione, quasi contemporanea nelle città più importanti, del rito sommario per numerosi gruppi di controversie e dell’ obbligo delle gride nelle vendite d’immobili, la diffusione dei pubblici incanti o extimarie, e via discorrendo. Anche la partizione in quattro libri e la distribuzione della materia, meno rare eccezioni, sono uguali. 59) Certo, ogni città imprime alle sue leggi un’ impronta particolare, secondo i suoi peculiari interessi e bisogni: così Pirano disciplina con molta cura la navigazione e la pesca; Pirano, Albona, Parenzo, Pola e Rovigno s’ occupano anche della soccida, laddove Trieste, povera di pascoli e di bestiame e impedita di dare incremento alla navigazione, neglige il diritto marittimo e la soccida, regolando invece con minuziose e prolisse cautele la produzione del sale e del vino, suoi principali cespiti. Ma in complesso gli statuti trecenteschi delle città istriane, hanno, per così dire, la stessa aria di famiglia, rivelatrice della comune origine, se eccettuiamo Albona, che rivela un’ economia molto più arretrata e un notevole influsso del diritto germanico, come nella sua curiosa lex caldarie, nella pace con la famiglia dell’ ucciso e nei congiuratori.60) Non possiamo qui stabilire raffronti fra la legislazione triestina e quella delle città istriane, nè analizzare lo statuto di Trieste. Alla prima bisogna v’ è chi attende egregiamente,61) alla seconda spero di potermi dedicare altra volta, limitandomi qui a delinare in succinto il reggimento del libero Comune. La popolazione era distinta in cittadini, abitatori,82) distrettuali e forensi. Fra i cittadini primeggiavano coloro che per nascita potevano entrare nel consiglio maggiore, detto più tardi dei patrizi, ed erano eleggibili a giù-