XXV esposto al publico, alla catena, sotto la loggia del Palazzo. Le rubriche sono scritte a rosso, le iniziali d’ ogni rubrica alternano il rosso e l’azzurro e si fregiano di rabeschi lineari; le addizioni seguono negli spazi vacanti alla fine dei libri e sono più numerose dopo il quarto. L’ultima datata è del 1349. Questa silloge del 1315 rappresenta una fase abbastanza progredita della legislazione statutaria triestina. In essa infatti ricorrono allusioni a statuti fatti da Tomasino Giustinian (L. II, r. 135) e a statuto vetera (L. IV, r. 5 e L. Ili, r. 28), e una nota marginale alla r. 109 del secondo libro, suona; videatur in libro veteri. Ma anche se mancassero siffatti accenni, un esame un po’ accurato della materia permetterebbe di distinguere parti più antiche e aggiunte seriori. Probabilmente il primo nucleo è costituito dai brevi dei sacramenta o giuramenti che il podestà e gli officiali prestavano assumendo la loro carica, dal giuramento di sequimen e da quello della vicinitas, prestati dai cittadini, e dai giuramenti delle singole arti. Son tutti compresi nel primo libro, dove, dopo la formola del giuramento del podestà (rubr. 1) sono inserite varie rubriche particolari che riguardano le mansioni, la familia o sèguito, del podestà e le limitazioni alla sua attività (rubriche 2-32), e le elezioni degli ufficiali; riprendono i sacramenta degli ufficiali maggiori e del popolo (rubriche 52-62), cui seguono norme complementari (rubriche 63-81) ; indi un altro gruppo di sacramenta, d’alcuni ufficiali minori e forse più tardi, e di artieri (82-93) ; infine il giuramento di vicinia (r. 105), alcune norme riguardanti i forensi (r. 102-104 e 106) e la prescrizione che gli statuti sieno da intendere senza aliqua subaudicione glosacione interpretacione seu aliquo alio extrinseco et extraneo intellectu (rubr. 109), con qualche altra aggiunta disparata (rubr. 107, 108 e 110). Giova notare che il divieto di interpretare estensivamente e di glossare ricorre spesso alla fine delle codificazioni statutarie; ciò confermerebbe che i sacramenta del podestà, degli ufficiali, delle arti, della vicinia e del popolo dovettero costituire il primo gruppo di statuti. Ritengo che essi sieno stati compilati e pubblicati tra il 1226 e il 1253, negli anni in cui il regime podestarile s’andava sovrapponendo a quello dei consoli. Nel 1253, come già vedemmo, il vescovo Volrico, pur riservandosi il banno di sangue, promise che il gastaldo, col concorso dei giudici, avrebbe applicato lo statuto quod consules facient, e diede ai rettori del Comune licenza e potestà plenaria di fare statuti tam de sanguine quam de omnibus aliis negotiis. Il Comune avrà naturalmente approfittato subito della licenza otte-