DEGLI tJSCÓCH! 15^ danno clelli beccali di quella ciltà e se sua maestà stima lecito nello stato suo fare quello che le piace senza repugnar alle convenzioni, non può pensare che la Repubblica facendo quello clic le toma bene nel proprio le cou-travvenga: aggiunse che in ogni pace stabilita tra due 'principi dopo una guerra, si conviene clic i sudditi possano dimorare e negoziare liberamente, non ad esclusione de’ dazj ma bensì si escludono le violenze, le ostilità ed impedimenti eh1 erano usati prima, durante la guerra è non si leva o ristringe l’autorità, nè dell’uno, nè dall’altro principe, nè in terra, nè in mare. Alla chiarezza, e forza di questo discorso re« starono così sospesi gli austriaci mirandosi l’ un l’altro che il Chizzola giudicando non essere necessario fermarsi più in ciò, passò alla prova del capo presupposto che Repubblica ab-Dia il dominio del mare, e disse: Èssere Verissima la proposizione che il mare è comune e libero, ma non altrimenti di quello che si dice le vie pubbliche essere comuni e libere il che s’intende che non possono esser usurpate da alcuni privati per loro proprio servizio; ma restino all’ uso di ciascuno , non però libere si che non sieno sotto la protezione e l1 imperio del principe: che ognuno possa far in quelle liberamente tutto quello che gli piace »»diritto ed a torto} che tal licenza ed anarchia è ab-borrita da Dio e dalla natura, così in mare come in terra, che la vera libertà del mare non esclude la protezione e superiorità di chi lo mantiene in libertà, nè la soggezione alle leggi di chi ne ha l’imperio, anzi necessariamente l’include, che tanto il mare, quanto la terra