11 Diritto e giurisprudenza. I Veneziani non la appresero nella scuola, come non appresero, se non tardi, nella scuola, V insegnamento del giure romano, al quale rimasero sempre fedeli nell’ atto di elaborare il diritto municipale, anche quando risplendevano le legislazioni franco-longobarda e bizantina. Diritto e giurisprudenza municipale furono indirizzati fin dall’ origine nell’ orbita della sapienza romana classica e volgare, assai prima che la scuola bolognese e il suo interprete, Odofredo, facessero sentire le meraviglie del pensiero giuridico dei nostri avi e la perenne giovinezza delle sue costruzioni. Il fecondo giurista bolognese, non ultimo di lunga schiera, facilmente potè fornire il laborioso suo commento per chiosare la legge municipale veneziana con le classiche fonti del diritto romano. L’affinità tra la norma del Corpus iuris e quella della legge locale era assai stretta. Anche nei casi di discordanza dell’ una dall’ altra, lo statuto indigeno non rappresentava una deviazione dai principi romani per influssi esogeni, bensì il naturale sviluppo di quelli, od anche il loro adattamento a nuovi bisogni e a imprevedibili congiunture. Era superbo attestalo della virtù romana, trasmessa ereditariamente traverso i secoli, sempre operosa ed operante. Lo stimolo, spesso occulto, di questa, insinua riflessi del vecchio mondo nella storia veneziana, più costruitivi delle particolari analogie formali, le quali possono essere fortuite e vere in ogni tempo e in ogni luogo senza rapporto di dipendenza. Il supremo ideale della nazione è uno e uno soltanto, e in questo si perpetua spontaneamente l’unità fisica e morale del popolo.