Operazioni dell’ Istituto L’Istituto fa le seguenti operazioni : a) sovvenzioni cambiarie dirette ad agricoltori e ad Associazioni ed Enti agrari legalmente costituiti, per gli scopi di cui all’ art. 5 del Testo Unico delle Leggi e dei Decreti sul Credito Agrario, approvato con R. D. 9 Aprile 1922, n. 932, e relativo Regolamento ; b) risconto agli Istituti che esercitano il Credito Agrario nelle Venezie, delle cambiali rilasciate dagli agricoltori e dalle Associazioni ed Enti Agrari legalmente costituiti, in dipendenza di prestiti concessi per gli scopi di cui al comma precedente ; c) sovvenzioni e mutui per opere di miglioramento e di bonificazione agraria e per costruzione e adattamento di fabbricati rurali, in conformità alle disposizioni degli articoli 17 e 19 del Testo Unico 9 Aprile 1922, n. 932, citato; a!) sovvenzione ed Enti, imprese e privati per costituzione e sviluppo di industrie e di intraprese commerciali ; è) finanziamenti di iniziative industriali, agricole e sociali aventi carattere di valorizzazione di risorse naturali o di attività locali od extra locali delle Yenezie ; /) propulsione e attuazione dei rapporti commerciali con gli Stati esteri, con particolare riguardo alla intensificazione dei traffici ed alla valorizzazione delle emigrazioni temporanee e permanenti ; (/) finanziamenti provvisori per la più pronta effettuazione di opere e lavori pubblici di notevole utilità e di alta importanza per lo sviluppo economico delle zone in cui svolge la propria azione; h) sovvenzioni ad Enti, Società ed imprese, per 1’ esecuzione delle opere e lavori di cui alla lettera precedente ; ì) partecipazione ad Enti ed intraprese che si propongono scopi di pubblico interesse e di largo beneficio delle popolazioni. L’Istituto Federale opera a mezzo degli Istituti Partecipanti e loro filiali, in tutte le Provincie delle Venezie.