— 65 - S’intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano gli Enti ed organi assorbiti. I Comizi agrari potranno rimanere in vita conservando il loro patrimonio e la qualità di Enti morali, per il conseguimento, nell’ ambito del circondario o del mandamento, di fini attinenti al progresso dell’ agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto, soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770. I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per 1’ acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari o società anonime cooperative a norma degli articoli 219 e 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni. Sarà provveduto in sede di regolamento a coordinare i Consigli provinciali dell’economia con altri istituti od Enti esistenti che non fossero eventualmente contemplati dalla presente legge. Art. 36. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento generale e tutte le altre disposizioni necessarie per 1’ attuazione della presente legge, comprese quelle per l’inquadramento, presso I Consigli provinciali dell’ economia, del personale delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, nonché dei Comizi agrari che non si trasformeranno a norma dell’ art. 35 ed a coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Slato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Slato. Data a Roma, addi 18 aprile 1926. VITTORIO EMANUELE Belluzzo — Federzoni — Rocco — Volpi Visto, il Guardasigilli : Rocco Domenico Guadagnini - Direttore responsabile 8