— 55 — Capo II. Composizione — Organi — Funzionamento dei Consigli. Art. 4. — Il Consiglio provinciale dell’ economia ha di regola le seguenti quattro sezioni : I Sezione : Agricola e forestale. II Sezione : Industriale. III Sezione : Commerciale. IV Sezione : Lavoro e previdenza sociale. Può inoltre essere istituita, nelle Provincie con notevole traffico marittimo, una Sezione marittima. Ciascuna Sezione si compone di : а) membri professionali di diritto ; б) membri rappresentanti rispettivamente le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della Provincia ; c) membri rappresentanti, rispettivamente, le organizzazioni agricole, le organizzazioni degli industriali, dei commercianti, degli impiegati e lavoratori addetti ad aziende agricole, industriali e commerciali. Art. 5. — Sono membri professionali di diritto, nelle Provincie nelle quali risiedono : a) per la prima Sezione : il direttore della cattedra ambulante di agricoltura ; il direttore della scuola di agricoltura o dell’ istituto agrario sperimentale avente sede nella Provincia ; l’ispettore preposto al ripartimento forestale ; l’ingegnere capo del Genio Civile ; il medico provinciale ; il veterinario provinciale ; il direttore dell’ Istituto di Credito Agrario creato con legge speciale, e, nelle Provincie di propria giurisdizione, il provveditore alle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato ; b) per la II Sezione : il direttore della scuola degli ingegneri, o, in mancanza di questa, un direttore di scuola industriale della Provincia ; l’ingegnere del corpo Reale delle miniere, ove esista; l’ingegnere capo del Genio Civile; un delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali ; c) per la III Sezione : un direttore di istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato ; il direttore locale della Regia dogana ; d) per la IV Sezione: l’ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell’emigrazione ; un ingegnere dell’ Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ; il medico provinciale ; un rappresentante la magistratura del lavoro ; un rappresentante del dopo lavoro, e un rappresentante della Cassa nazionale infortuni. Della Sezione marittima, di cui al precedente art. 4 ove sarà costituita, faranno parte, quali membri professionali di diritto, il direttore dell- Istituto navale superiore ed in mancanza il direttore dell’istituto nautico; il comandante del porto; l’ispettore dell’emigrazione del porto: il direttore locale della dogana; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato. Di ciascuna Sezione farà parte, quale membro di diritto, il presidente delia Deputazione provinciale. I membri, di cui alla lettera 6) dell’art. 4, sono nominati dal Ministro per l’economia nazionale fra le persone designate, in numero doppio, dalle istituzioni ed associazioni della Provincia aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell’economia. L' elenco di tali istituzioni ed associazioni sarà formato, in ogni Provincia, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento. I membri, di cui alla lettera c) dell’art. 4, sono designati, per ciascuna categoria, dal rispettivo Sindacato riconosciuto a norma di legge.