— 56 — Con decreto Reale su proposta del Ministro per 1’ economia nazionale, sarà provveduto per ogni Provincia : 1. ad assegnare ai Consiglio stesso il numero dei membri di cui alle lettere 6) e c) dell’ art. 4, ripartendoli fra le singole Sezioni ; 2. a determinare le categorie delle persone appartenenti ai vari rami della produzione, di cui alla lettera c) dell’art. 4; 3. ad attribuire le categorie alle singole Sezioni del Consiglio ; 4. a determinare il numero dei consiglieri da designarsi separatamente da ciascuna categoria. Art. 6. — Sono designabili a norma del precedente art. 5, tutti coloro che possono essere eletti a consigliere provinciale ed appartengono ad uno dei seguenti gruppi, salve le eccezioni di cui al successivo art. 7 : a) laureati in scienze agrarie, in zooiatria, in ingegneria, in chimica o in scienze economiche e commerciali e sociali ; licenziati dalle Regie scuole agrarie medie, dalle scuole pratiche di agricoltura e da istituti agrari equipollenti; geometri; licenziati dagli istituti medi industriali o commerciali ; licenziati dagli istituti nautici ; ragionieri : tutti in quanto facenti parte di un’azienda agricola, industriale o commerciale; b) proprietari e affittuari di fondi rustici, enfiteuti, che paghino nella provincia non meno di annue L. 25 per imposta erariale sui terreni o per imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari ; c) esercenti per proprio conto di una azienda commerciale o industriale e rappresentanti di commercio, purché iscritti nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell’ economia ; d) soci con firma di società in nome collettivo ; accomandatari di società in accomandita; presidenti ed amministratori con firma di società anonime, purché le dette società siano iscritte nel registro delle ditte come alla lettera c) ; e) direttori che abbiano facoltà di firmare, da soli o congiuntamente con altri, nonché institori di sedi o succursali di aziende agrarie, commerciali od industriali, inscritte nel registro delle ditte come alla lettera c) ; f) curatori, institori e liquidatori di aziende agrarie, commerciali od industriali di cui alle lettere c) e d), costituite in eredità giacente, ovvero facenti parte di essa; g) curatori di persone incapaci, che siano proprietari di aziende agrarie, commerciali o industriali di cui alla lettera c) ; li) impiegati delle aziende agrarie, industriali o commerciali, che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni ; i) mezzadri, coloni parziari, salariati fissi con compartecipazione e simili, i quali risiedano nella Provincia da almeno 10 anni; l) lavoratori della terra ed operai occupati che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni. Art. 7. — Non sono designabili coloro che abbiano con i Consigli provinciali della economia legami di dipendenza diretta od indiretta attraverso le istituzioni che i Consigli amministrano, o interessi contrastanti con i Consigli stessi. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale della economia i consaguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima. La medesima incompatibilità è stabilita per la stessa Sezione fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra 1’ esercente in conto proprio di un' azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi impiegati, e fra impiegati di una stessa ditta.