64 - Il provento delle pene pecuniarie è interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascun Consiglio e per migliorare il trattamento di quiescenza. Le norme per l’amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Capo VI. Uffici e personale Art. 32. — Ogni Consiglio provinciale dell’economia ha un segretario ed impiegati di concetto, d’ordine e di servizio, in numero e per qualità rispondente alle proprie esigenze. " Le norme generali per l’assunzione, le promozioni e il trattamento del personale saranno dettate dal regolamento. La pianta organica degli impiegati e il regolamento del personale sono deliberati dal Consiglio in adunanza plenaria, e sono soggetti alla approvazione del Ministero dell’economia nazionale. Per l’azione tecnica inerente alle proprie competenze, il Consiglio si varrà degli organi tecnici cui sono preposti i rispettivi membri professionali di diritto. Capo VII. Disposizioni generali e transitorie Art. 33. — Entro il termine di un mese dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l’economia nazionale, con suo decreto provvederà alla nomina, in ciascuna Provincia, di un Commissario straordinario per l’amministrazione delle Camere di commercio e del Consiglio agrario provinciale. Il Commissario provinciale avrà il compito : а) di far funzionare le Camere di commercio e il Consiglio agrario, secondo l’ordinamento finora vigente, sino alla costituzione del Consiglio provinciale dell’economia ; б) di promuovere ed adottare i provvedimenti necessari per la costituzione e il funzionamento, entro I’ anno 1926, del Consiglio provinciale dell’ economia secondo l’ordinamento portato dalla presente legge. I Commissari straordinari potranno delegare alcune delle loro funzioni, e farsi sostituire, in caso di impedimento o di assenza, da uno o due vice commissari che saranno proposti dai Commissari stessi alla nomina del Ministro per 1’ economia nazionale. Nelle Provincie nelle quali esistano più Camere di commercio, i Commissari destineranno sempre un vice commissario per ciascuna delle Camere esistenti fuori del capoluogo. A favore dei Commissari potrà essere stabilita, a carico del bilancio delle Camere e del Consiglio agrario provinciale, una indennità giornaliera da determinarsi nello stesso decreto di nomina. Art. 34. — Fino a che non sia altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli dell’ economia, nelle nuove Provincie, le disposizioni del cessato regime austro-ungarico concernenti le Borse, i giudizi arbitrali di Borsa, la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa e lo statuto della Borsa di Trieste, approvato dalla Regia Prefettura di Trieste con decreto 15 gennaio 1923. Art. 35. — I Consigli provinciali dell’economia assorbiranno le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, i Comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.