- 62 — vazione, il conto consuntivo dell’esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi dal regolamento per I’ esecuzione della presente legge- li conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall’approvazione Ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese del Consiglio. Art. 25. — Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti coi mezzo dell’ asta pubblica a norma degli appalti per le opere dello Stato. Per speciali ed eccezionali circostanze potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alle L. 20.000. Potrà pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle L. 10.000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo. Qualora intervenga il consenso del Ministro per 1' economia nazionale potrà prescindersi anche dai limiti suaccennati. Art. 26. — Delle spese fatte dai Consigli provinciali dell’ economia senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono. Art. 27. — Sono soggette all’approvazione del Ministero dell’economia nazionale, oltre alle deliberazioni dei Consigli provinciali dell’ economia specificatamente indicate nella presente legge e in altre leggi o regolamenti, aoche quelle che riguardano : 1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, di cui al precedente articolo; 2. I regolamenti dei Consigli e le piante organiche del personale ; 3. la stipulazione dei mutui; 4. le spese che impegnano il bilancio consiliare per più di un esercizio, qualora l’impegno superi il 2 per cento delle spese complessive del precedente esercizio ; 5. gli storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio del Consiglio ; 6. i prelevamenti dai fondi di riserva; 7. la erogazione delle somme a calcolo per spese variabili. Le deliberazioni di cui al n. 1 s’intendono approvate se nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero, non interviene un provvedimento motivato e definitivo di merito. Per le deliberazioni di cui agli altri numeri, il termine predetto è di 30 giorni, quando non sia tassativamente prescritto 1' esame di altri Dicasteri, oltre quello dell’ E-conomia nazionale, o di corpi consultivi della Amministratone dello Stato, nel qual caso il termine è di 60 giorni. Lo stesso termine di trenta giorni vale per le altre deliberazioni soggette all’ approvazione Ministeriale e non indicate nel presente articolo, quando non siano espressa-mente stabiliti altri termini o quando non sia prescritto 1’ esame di cui sopra. CAPO V. / Denuncia e registro delle ditte Art. 28 — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri eserciti industria o commercio od agricoltura, è tenuto a farne denuncia ai Consigli dell’ economia delle Province, nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.