- 59 I termini per la convocazione del Consiglio, delle Sezioni e della Giunta, saranno stabiliti nel regolamento interno di ciascun Consiglio. Comunque, quando si tratti di convocazione ordinaria, il termine non può essere inferiore a dieci giorni. Le sedute del Consiglio e delle Sezioni sono pubbliche, salvo che si tratti di argomenti di indole personale. Non sono pubbliche le sedute della Giunta. Art. 16. — Le deliberazioni del Consiglio nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all’ albo del Consiglio e tenute ivi esposte una settimana. Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, 1’ elenco delle deliberazioni stesse è comunicato al Ministero dell’ economia nazionale. Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può caso per caso decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata. II segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione. Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate. Capo III. Patrimonio e tributi Art. 17. — I Consigli provinciali dell’ economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati. E però vietato l’acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. È altresì vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il disposto dell’ art. 3, n. 5, della presente legge. Art. 18. — I Consigli provinciali dell’ economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti : a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti ; b) dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 del-l’art. 3 della presente legge; c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile ; d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago ; e) dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore ; f) dall’ importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0.25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia ; g) da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati. Sono poi consolidati nella cifra risultante dal bilancio dell’ esercizio 1925, e vengono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell’economia, tutti i fondi stanziati dalle singole Amministrazioni provinciali per i servizi compresi nella competenza dei detti Consigli. Fra tali fondi passano, dal bilancio deH’Amministrazione provinciale al bilancio del Consiglio provinciale dell’economia, anche gli stanziamenti facenti carico all’Ammini-strazione provinciale per il mantenimento di Cattedre ambulanti di agricoltura, di istituti di istruzione e scuole in genere agrarie, industriali, commerciali e di altri istituti ed Enti consorziali in cui siano obbligatoriamente consorziati il Ministero dell’ economia nazionale o altri Ministeri. Per tali fondi, oltre all’obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui sono stanziati, rimane l’obbligo della continuità e permanenza del con-