92 lamento in tutto analoghi a quelli delle isole interne, di dvitates o di castra. Al lido olivolense, seguiva Malamocco, Albiola, Vigilia, Pastene [Pellestrina], Chioggia, Brondolo e Fosson (1). I gruppi insulari interni s’arrestavano all’altezza del nucleo reaitino. Poveglia era appendice del litorale di Malamocco, e cosi gli altri frammenti dispersi nella parte meridionale rientravano nell’ambito del castello di Chioggia (2). Risalendo dal castello olivolense, che poi fu assorbito dalla rinnovata Rialto, si incontravano Murano, Torcello con i loro vici, tra i quali era destinata ad eccellere Ammiana, Equilo, Fine, Cittanova, Caorle, Bibione (3), gradualmente accostandosi ai lidi gradensi, e scostandosi dalla costiera. Sopra questa, dall’agro concordiese in su, il dominio bizantino non aveva alcun appoggio. Al nord i due ordini erano saldati nell’unico nodo politico e militare di Grado ; a sud invece l’uno, quello litoraneo, faceva capo al castello lauretano (4), quello costiero a Cavarzere (5), elevati l’uno sopra il lido, l’altro sopra l’argine che avanzava dalla terraferma in laguna, all’estremo limite meridionale. Tale assetto del ducato lagunare rispondeva a uno schema generale stabilmente definito nella sua estensione, perennemente mutevole e di struttura morfologica e di equilibrio politico, entro l’ambito dei confini segnati. Origine, distribuzione e sviluppo degli agglomerati sociali non furono uniformi e per tempo, e per le circostanze. La causa non fu unica, benché fosse analoga la pressione esercitata da elementi stranieri sopra le popolazioni di terraferma. Ma essa variò nel tempo e nello spazio, sì che il popolamento nei singoli luoghi raggiunse diversa intensità secondo la provenienza, in rapporto agli eventi, che determinarono l’afflusso, e anche per successive sovrapposizioni. (1) Origo cit., p. 166 sg., 169 sg. ; Const. Porphyb., De adm. imp., c. 27 ; Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 65. (2) Si ha postumo ricordo nella più tarda delimitazione della giurisdizione di Chioggia, da Cavarzare a Poveglia, come si legge nel Pactum Clugie, di cui a suo luogo sarà tenuto parola. (3) Cfr. il pactum Lotharii dell’ 840 (M. G. H., Capit., II, 129, 132 ; Documenti cit., I, 102, 106) ; Const. Porphir., De adm. imp., c. 27 ; Iohan. Diac., Chronicon cit. p. 64 sg. (4) Origo cit., p. 169 ; Const. Porphir., De adm. imper., c. 27. (5) Const. Pori’hyr.,Z)€ adm. imp., c. 27; Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 66.