231 esercizio del potere da parte dell’ eletto dava vita a un diritto nuovo del tutto estraneo a quello. I poteri erano illimitati e non soggetti a controllo. Gli sporadici tentativi di limitarli con l’istituzione di due tribuni (1) da parte del f(ypulus, sempre all’atto della nomina e come diretta espressione della rivolta, non ebbero seguito, se pur temporaneamente attuati; e, se si rinnovarono periodicamente, non mutarono aspetto. La carica ducale era vitalizia, non ereditaria. Il titolare dell’alta dignità, disponeva del diritto di scelta del successore, come di ogni altro organo esecutivo. Il trapasso da padre in figlio o in membri della medesima famiglia, necessario per consolidare i risultati dell’atto rivoluzionario, non si verificava automaticamente. Nella figura ducale erano assenti gli attributi della podestà regia, e perciò è improprio parlare di un primitivo orientamento monarchico della costituzione veneziana (2). Essi competevano sempre, anche in confronto della provincia veneta, alla sovranità orientale, alla quale era idealmente attinta la capacità di esercizio per tramite di intervento bizantino o diretto o mediato (3). Anche quando all’uso dei titoli non corrispondeva l’effettivo esercizio di analoga podestà, la funzione onorifica, ad essi attribuita, simboleggiava ima realtà, che, come tale, non cesserà di essere efficace se non con la completa estinzione. II trapasso dei poteri da uno ad altro titolare si compiva o per atto extralegale violento (sedizione o congiura), o per atto normale, traverso l’istituto della correggenza. Il titolare associava al governo durante la sua vita la persona destinata a raccogliere la sua successione, investendolo di tutti i poteri inerenti, ma per iniziativa e volontà propria, anche quando egli credeva di invitare il popolo a un postumo intervento (4). Questo esprimeva non necessaria san- (1) Cosl al tempo di Domenico Monegario (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 98) e al tempo di Agnello Particiaco (ivi, p. 106). (2) Cfr. Lenel, Die epochen der älteren venetianischen Geschichte, in « Hiator. Zeitschrift. », vol. CIV p. 243 sgg. (3) Cfr. Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 105 : nuntius Constantinopoli-tanus, nomine Ebersapius, Venetiam adivit et Veneticorum. connilio et virtute hoc peregit, ut utrique duces etc. (4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 99 : iam effectus senex, populo interpellante, Iohannem suum filium honoris sui habere consortem complacuit.