DI ANTONIO SUBÌ ANO. 1529. 411 ci LI à, la qual non s’intende che abbia durato in un governo stesso continuamente vent’anni ; e però gli scrittori delle istorie fiorentine usano come in proverbio di dire che a’ Fiorentini naturalmente ogni stato rincresce ed ogni accidente li divido. Lo che procede dall’ esser questo governo popolare, mentre la plebe, la quale attende alle arti meccaniche, non può saper il modo del vero governo ; e però rare repubbliche popolari si vede essere state diuturne. Si aggiunge a questo gl’intestini odj e antiche dissensioni che tra'Fiorentini tuttora regnano; le quali non permettono la fermezza nel governo della loro Repubblica. E pertanto io ho udito affermare a molli esser necessario che la detta Repubblica sia retta sempre da altri, e quando non vi sia dentro la ciltà sulficiente rettore, bisogneria che il reggimento venisse da genti estere, come altre volle ne’ primi anni occorse. E acciò Vostra Celsitudine più oltre intenda, non si può negare che quella eccelsa Repubblica non abbia tenuto e ora eziandio non tenga nome di esser di fazione guelfa ; specialmente da che fu statuito per legge (1) che qualunque si trovasse disceso da ghibellini, eliam per antiqua prosapia , c non si fosse fatto dell’università di parte guelfa, non si ammettesse al governo della Repubblica , posta pena grande a qualunque di tali pigliasse alcun magistrato, ancorché spontaneamente datogli, commettendone la inquisizione al capitano di parte guelfa. Di qui eliam ha origine che nel nuovo ingresso della Signoria ciascuno de’ Priori giura non esser mai per contravvenire alla parte guelfa. Oltra di ciò, perchè la reai casa di Francia è di fazione guelfa, però volendo quel dominio gratificarla, aggiunse al soprascritto giuramento de’ Signori che la Repubblica non sarebbe mai per contravvenire a quella ; siccome già fin quando Clemente 1Y, per mantener la parlo guelfa, fece vicario in Toscana re Carlo (d'Angiò), aggiunsero al giuramento de’ Signori non contravvenire al Papa nè allo sialo della Chiesa ; e tal forma di giuramento si serva in hunc tuque diem. (I) Negli Ordinamenti di giustizia di diano dilla Bella, 1293.