DI PAOLO TIEPOLO. 1563. 25 marccllo; nè ha il re più certa entrata di questa , nè può dare obbligazione alcuna più sicura e grata a’ mercanti, co’ quali anco per minor disturbo si suol far partito di dar loro il carico , con certo guadagno, di far predicare e spedir le bolle. Onde finalmente il re nello spazio di tre anni, per tutte queste bolle c giubilei, suol trarre più di un milione di ducati, battute le spese e circa 20,000 ducati all’ anno che si rispondono al papa sotto nome della fabbrica di S. Pietro. Per tal via adunque si viene a cavar denari da quei popoli, i quali intendono di conservare i loro privilegi, e di non poter essere per alcun’ altra via aggravati, se non quanto essi medesimi consentono nelle lor diete che chiamano Corti, nelle quali però non si sogliono partir da certo loro ordinario. Ed avendo voluto l’imperatore, coll’ occasion della guerra tur-chcsca e della lega che avea colla Serenità Vostra 1’ anno del 38, metter un piccol dazio sopra la carne, vide tanta sollevazione , che ebbe per bene di levarsi dal suo pensiero. Si fanno le corti separale, dall’ un canto Casliglia cogli altri suoi regni, eccetto però Navarra che le fa da per sè , e dall’altro Aragona con Catalogna e Valenza. Ma perchè quelle d’Aragona non si possono ridurre se non colla presenza del re o del principe, dal 1552 in qua non sono state fatte. Si fecero allora colla presenza del presente re, principe di quei regni, il quale ancora non è giurato re. Però a quest’ ora vi sarebbe andato se non fosse stato l’impedimento del mal del principe ; ma tuttavia si diceva che tosto vi anderia , così per fare le corti ed ottener il sussidio ordinario, come ancora perchè sia giurato lui re e suo figliuolo principe. Fanno questi regni d’Aragona, Catalogna e Valenza professione di esser liberissimi, e di governarsi come una ben regolata repubblica, perchè astringono e obbligano il re alle leggi colle quali si modera assai 1’ autorità sua ; e tiene il regno d’Aragona un tribunal di giustizia superiore al re , dove è lecito appellarsi delle sentenze sue. Si riservano nelle lor mani il governo delle città, i giudizi e i dazi, i quali riscuotono con tanto rigore, che non solo non hanno rispetto alle robe dei signori c degli ambasciatori, ma ancora spesse Relazioni Venete. 4