4o4 allo stato sotto nome di donativo, e così le città risolvono di farlo o di non farlo, ciascuna per sè; sebbene quando apparisce che la richiesta sia fatta dal re, rare volte ha opposizione, ed è solito il governatore di Milano, per gratificarsi S. M., d’essere il mezzo tra quella e i popoli per riportare con destrezza così fatto sovveni-mento; ed alle volte conseguono il loro intento, alle volte no. Ha lo stato tutto un supremo ministro, sotto titolo di governatore, il quale ha anco nome di luogo tenente, e capitano generale di S. M. in Italia; cosa ordinata già dal tempo del duca d’Al va in qua. Ha il governatore la intiera amministrazione di tutte le cose dello stato, riservate però quelle che appartengono alla giustizia, le quali toccano solo al senato. Aspettasi al governatore generale il far grazia; con questo però, che i casi siano prima riconosciuti ed approvati per graziabili dal senato, secondo gli ordini di Carlo V, che escludono ribellione, veneni, assassinamento e cose simili. Tocca all’ istesso governatore la distribuzione degli uiììzj dello stato, come Pode-starie, vicariati, capitanati, giudicazioni, referendarie e fiscalati. Ha esso governatore una consulta sua propria, che si chiama il consiglio segreto, nel quale intervengono, dopo la sua persona, quella del generale degli uomini d’arme del castello di Milano, del generale de’ cavalleg-geri, del gran cancelliere, del presidente del magistrato straordinario, del tesoriere e del collaterale; ottengono pure alcuni benemeriti per grazia dal re di potere intervenire in questo consiglio, il che però non si concede fuorché a persona di stima e di valore. In questo consiglio si discorrono e definiscono l’occorrenze dello stato di Milano, salvo quelle di giustizia, che appartengono al