30 o Li contratti di dote pagano otto per cento; li contratti del comprare e vendere possessioni e case pagano similmente la medesima somma; gli affitti di case sborsano la decima parte; i litiganti pagano prima che principino le liti una certa imposizione, che si chiama la sportula; di più soddisfa il dazio degli animali che si conducono nella città; la carne paga, pesata ch’ella è, un quattrino per libbra; i cambj pagano ad un tanto per cento; ed in fine non vi è cosa, o portala da fuori, o fabbricata in Fiorenza, che non abbia, come si suol dire, la sua campanella. Si serviva poi anco il principe dei danari de’particolari nei suoi bisogni con grandissima facilità, ed il modo era questo; che quando gli occorreva provvedere di cento o dugento mila scudi, si faceva lista di tutti quelli che avevano il modo del danaro contante, che erano, come sono ancora, molto ben conosciuti dal granduca; fra questi si faceva una compartita, si intimava ad ognuno la somma che per il comparto si aveva a sborsare, maggiore e minore secondo le quantità delle facoltà sue, ma che però non eccedeva mai li ducati cinque mila, nè era mai meno di cinque per cento. Fatta questa compartita si intimava ad ognuno la porzione sua, la quale doveva essere da loro sborsata in termine di tanti giorni in depositeria, e questo termine di tanti giorni non era da alcuno trascorso per il timore così della pena , che senza alcun rimedio era inviolabilmente riscossa, come per non perdere la grazia del principe. Depositato che aveva ciascuno la parte sua, gli era assegnato altrettanto di credito sopra la tassa di tutto lo stato, quanto era il danaro pagato, ed in termine di ventotto mesi, che in tanto si riscuote essa tassa, erano