74 RELAZIONE I)’ INGHILTERRA vita sua , gli impose che non comunicasse questa sua volontà se non con me, ed al di qua del mare con il Cardinal suo e col Cardinal Polo, e poi di subito che egli andasse a Roma, baciati li piedi a Sua Santità in nome della Maestà Sua, gli facesse la predetta richiesta ; il che fu eseguito, sebbene la negoziazione non fosse in Roma tenuta con quella secretezza che si conveniva. Ed il Papa concesse 1’ assoluzione a Sua Maestà e a tutti quelli che con l’animo erano pronti e disposti di ritornare sotto l’obbedienza di Santa Chiesa. Le leggi con le quali si governa il regno non sono comuni, ma proprie del regno, deliberate di tempo in tempo nelli Parlamenti: nè mi estenderò in parlare come particolarmente si trattino le cause, ma basterà solamente che Vostra Serenità intenda il modo di giudicare, il quale nelle cause civili e nelle criminali è quasi del tutto conforme. Perciocché nelle civili, dopo che è stato provato dall’una e dall’ altra parte a sufficienza avanti li giudici ordinarj , le cause si riducono per aver 1’ ultima spedizione al giudizio di dodici uomini non eletti, ma estratti a sorte da qualunque condizione di uomini, estraendosi or dall’ una or dall’ altra parrocchia, dimodoché tutta la città ne partecipa, cavandone dodici per qualunque causa, di modo che terminata la causa, termina anco 1’ autorità del li dodici che 1’ hanno giudicata, e se la causa è fra due Inglesi tutti li giudici sono inglesi, e se fra un Inglese e un forestiero si cavano sei inglesi e sei forestieri. Questi giudici dopo che hanno udita la causa, si serrano insieme in un luogo, di dove non possono uscire (senza che gli sia dato nè da mangiare nè da bere) se tutti dodici concordi non danno la sentenza, la quale dopo si porta al li giudici ordinarj, i quali poi la spediscono in forma. Similmente si fa nelle cause criminali, ma i giudici non si eleggono a sorte, ma a caso si tolgono quelli che consta essersi ritrovati più vicini nel fatto seguito, come