DI GIACOMO SORANZO 75 quelli che pare che meglio lo possano sapere. Avanti a quei giudici si presenta il reo con il processo formato, in libertà del qual reo è di opporsi (1) a essi giudici con cause legittime, ed in luogo di quelli se ne trovano altri senza opposizione , ed allora esso reo o confessa il delitto che gli si appone, ovvero si difende da sè stesso senza altro avvocato o consultore, e finita che esso ha la sua difesa, li dodici predetti si serrano insieme e col medesimo modo delli civili danno espedizione alla causa, e portata la sentenza alli giudici ordinarj questi la spediscono in forma , non si costumando nè mutilar membro alcuno, nè mandare in esilio, ma o assolvere o condannare alla morte. Il qual modo di giudicare quanto sia difettivo e quanto meriti essere biasimato , sapendo certo che Vostra Serenità lo considera, non lo dirò altrimenti, ma solamente dirò che per essere stato qualche giudice molto più polente degli altri in patire la fame e altre incomodità, è stato causa di far morire il reo, sebbene li altri undici 1’ avessero voluto assolvere. Le appellazioni dei giudizi cosi civili che criminali si spediscono nel luogo ove è S. M., riducendosi quattro fiate all’anno alcune corti di giudici a ciò deputati, le quali si tengono per ciascuno delli quattro tempi dell’ anno, e con suprema autorità danno fine a tutte le cause. Il modo di governo fin qui esposto è ordinario e secondo le leggi; ma ora dirò della suprema autorità del re, la quale si estende anco sopra di esse leggi, siccome è necessario, essendo in gran parte imperfette e troppo rigorose. Ma perchè se S. M. volesse lei attendere alla spedizione di lutto quello che occorre, sarebbe carico troppo grande, depone questa parte sopra il gran Cancelliere del regno, il quale, come ho predetto, è il Vescovo di Winchester, che (1) Cioè, rifiutare.