DI PIETRO DUODO. 1598. 127 perchè quelli di Roma volevano che le citazioni fossero fatte dal legato con autorità pontificia, e i ministri del re si opposero , pretendendo che fossero fatte sotto il nome della Maestà Sua ; e così la cosa se ne sta fin qui in pendente. 5.° Il papa o il suo delegalo non conosce delle cause ecclesiastiche in prima istanza , perchè dicono esser riservate al giudice laico. 6.° Agli appellanti dai primati e metropoliti nelle cause spirituali che vanno a Roma al papa , Sua Santità è tenuta, perii concordato, di dar giudici, come si dice, in partibus, e nella medesima diocesi o provincia, senza necessitar i soggetti a venirsene a Roma ; e anche questo è contenuto nel concordato. 7.° Quando un francese domanda al papa un beneficio vacato in Francia, Sua Santità deve osservar di farglielo spedire in segnatura dal di che ha presentata la supplica, dovendo poi andar a disputare della validità o invalidità davanti i giudici del re, c in caso che quel tale fosse stato rejetto a Roma, può, quello che pretende interesse, portar la sua richiesta alla corte ; la quale, se vi conosce abuso , ordina che il vescovo diocesano, o altro, debba provvedervi, dovendo esser la provvisione dell’ ¡stesso effetto come saria stata quella di Roma, se quel tale non fosse stato rejetto. 8.° Il papa, per loro pretensione, non può aumentar la tassa vecchia dei beneficj senza il consenso del re e della chiesa gallicana. Dovriano bene esser tenuti, quelli che impetrano i beneficj, esprimer, giusta il concordato, allora o un anno dopo, il vero valor loro, per dover poi secondo quello pagar l’annata, sotto pena di cascar da essi ; tuttavia i parlamenti e quelle assemblee che non hanno mai ricevuto il concordato , non hanno manco voluto lasciar spuntar queste pretensioni, dicendo che in Francia non si ammettono queste costituzioni borsali. 9.° Nè gli è lecito appresso di far unione o connessione di beneficj in vita de’ beneficati, nè a tempo , ma può ben dar breve o rescritto di delegazione dell’ unione che intende fare , secondo la forma , come dicono, contenuta nel concilio di Co-