DI PIETRO DIODO. 1598. 129 prelorilo agli allri eletti dopo dall’ordinario, o da chi spetta, non ha però la prelazione che , se gli eletti da Sua Santità fossero posteriori, possa farli preferire agli eletti innanzi dagli ordinarj o da chi s’ appartiene. 14.° I mandati detti da loro de providendo non possono esser fatti dal papa se non una volta in vita sua, nè può gravare i collatori se non uno fra dieci beneficiati, e due da cinquanta all’insù; e similmente le grazie espettative generali e particolari, riserve, regressi, traslazioni di dignità, e altri benefizj, che sono di nomina del re, o di presentazione di persone laiche, non si ammettono a loro pregiudizio ; il che è anco espresso nel concordato. 15.° Quanto alla prelazione , il papa non può usarla se non per sè stesso, e in quanto è sofferto, com’ essi dicono, in virtù del concordato ; ed è questa autorità limitata e ristretta fino a questo segno, che la prima collazione, sebbene nulla, dell’ ordinario, impedisce la seconda sopra l’istesso benefizio, quantunque valida , del papa , contro le regole della ragion comune , che validum per invalidum non debilitatur ; e questo anco pretendono cavarsi dal concordato. 16.° Resignazioni, o procurazioni, le quali portino clausule di esser state fatte in favor di certe persone , non si ammettono in quel regno se non fatte dal papa istesso, e non da altri. 17.° Nò il papa , o suo legato, può dispensar i graduati dal tempo e corso dei loro studj, giusta il concordato, per renderli capaci delle nominazioni dei beneficj , e altre tali ragioni e prerogative. 18.° Il legato deve esercitar le sue facoltà per sè stesso, nè può delegarle ad altri senza autorità del re ; 19.° Nè può dispensar oilicj nè beneficj nel regno dopo che è fuori del paese e della obbedienza del re ; 20.° E al suo partire è tenuto di lasciar tulli i registri delle espedizioni, che avesse fatte nel tempo della sua legazione , ed insieme i sigilli di essa , nelle mani di qualcuno deputato dal re per espedir quello che fosse necessario ; e i denari raccolti da dette spedizioni si devono convertire iu spese di pietà, secondo la volontà del re. Appendice. 17