122 RELAZIONE DI FRANCIA regno senza permissione del re, sebbene anco fossero chiamali dal pontefice ; il che per tutte le ragioni è determinato al contrario; 5.° E non esser lecito al papa, sotto qualunque pretesto clic si sia, eziandio di perdoni, indulgenze, dispense c cose tali, cavar denari, o altra cosa temporale dall’ entrate de’ be-nefizj ecclesiastici, o dal popolo, massime per applicarli a sè o alla sede apostolica, senza autorità del re e consentimento del clero ; e tali clausule poste nelle bolle si intendono, quanto a questo, di niun valore. 6.° Sostengono che i pontefici non abbiano autorità di scomunicare gli officiali del re per cose dipendenti dal loro officio e carica , e coloro che 1’ hanno ottenuta e procurata sono sforzati, per via di pene, condanne, e sequestri dell’entrate temporali, farla rivocarc ; e però anco nelle scomuniche generali del regno, per particolar privilegio , dicono non esser compresi gli officiali della corona ; il che nasce per tener essi legata 1’ autorità de’ pontefici alle leggi comuni, nè ammetter che il fatto del predecessore possa esser disfatto dal successore , che è oggidì da noi totalmente praticato in contrario. 7.° Le clausule inserte nella bolla in Coena Domini, c massime quella , al tempo di Giulio II, che proibisce il potersi appellar dal papa al futuro concilio , non hanno loco in Francia. 8.° Hanno per assurdo l’ammettere giudizio e delegazione del papa intorno a privilegj, preminenze e prerogative della corona ; e il re di queste cose non litiga mai, se non dinanzi la sua corte o fòro ; il che altre volte aveva la nostra repubblica, ma l’abbiam poi, non so per che causa, perduto. 9.° I conti palatini, che si facevano già dal papa, non potevano usar dei loro privilegj in quel regno , nè manco quelli fatti dall’ imperatore, per i pregiudizj che pretendono di riceverne. 10.° I notari apostolici non possono in quel regno far contratti di cose temporali tra i sudditi del re, e se li fanno, come di donazioni, vendite , permute e cose tali, non portano alcuna ipoteca o obbligo per i beni posti in quel regno , e sono riputati senza effetto, quanto a questo.