PREFAZIONE Pervenuti finalmente al termine di questa lunga fatica, innanzi di prendere commiato da quei benevoli che ci hanno con tanto amore proseguito fin qui, ab-biam stimato conveniente di ritornare alquanto col discorso sull’ origine e la natura di cosiffatta intrapresa , e porgere ai lettori il sussidio di talune avvertenze, che valgano a render loro più utile ed espedito l’uso di una raccolta, che per la sua intrinseca importanza ha oramai preso posto fra le più notevoli pubblicazioni di cui si siano a’ giorni nostri arricchiti gli studi storici. Mirabile a considerarsi, e debito il proclamarlo come solenne testimonianza d’italiana sapienza, che mentre giaceva ancora l'Europa nell’ infanzia della nuova civiltà , fin dall’anno 1208 (1), la Repubblica di Venezia stabilisse (1) Nel primo volume della nostra raccolta, dietro un’imprecisa indicazione del Tentori, assegnammo a questa legge la data del 1296, che è quella in vece di una legge posteriore confermativa della presente, lìccono il lesto pubblicato dai Sigg. Barozzi e Berchet neU’avvcrtimento al 1.° tomo della loro raccolta delle Reiasioni degli Ambasciatori Veneti nel secolo XVII, della quale avremo luogo di parlare più innanzi .- MCCLXVIII, die IX decembris in il C. Ambassatores in eorum rcddilu tencanlur dicerc prodem el honorem Veneliarum si sciverinl el facete scribi. ■ Capta fuil pars, quod quandocunque aliquis vel aliqui missi [aerini in aliqua ambassaria solemni per Dominum Ducem et Commune Veneliarum, feti cani ur in eorum redditu facere poni in scriplis qua sibi responsa fucrint super dieta ambassata el quidquid sciverinl vel audiverint dici in ipsa via quod cre-dani esse ad proficuum el honorem Veneliarum, infra XV dies poslquam Venetiis venerimi. ( Ex libro intitulato Cerberus existente in officio advocariae communi ad fol. 20; et ex libro Bifronti pariler fol. 20).