— Ili — h) la legge doganale italiana, il relativo regolamento, il repertorio per l'applicazione della tariffa doganale e ogni altra disposizione vigente in Italia o che sarà emanata in Italia, in quanto l’unione doganale, in rapporto alle sue finalità, ne implichi l'applicazione e non contrasti con le disposizioni della presente Convenzione. Imposte e tasse. Art. 3. - Il Regni» d'Italia e il Regno d'Albania conservano piena autonomia nei riguardi delle rispettive imposte e tasse interne, anche se, per le merci importate ed esportate dagli uffici doganali all’atto dell'importazione e dell’esportazione a titoli» di sopratasse di confine, di addizionale di tassa di vendita, d'imp.ista di consumo c simili. Nel caso che dette imposte non siano comuni ai due Stati, lo Stato nel quale esse sono in vigore avrà facilità di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall’altro Stato t* le rimborserà sulle merci spedite nell’altro Stato, se il rimborso è ammesso per disposizioni di carattere generale alla esportazione verso ogni altro Paese. Nel caso che le dette tasse e imposte siani» applicate in entrambi gli Stati dell'L'nione dipanale, ma in diversa misura, la riscossione e il rimborso saranno limitati alla differenza. Art. 4. - La presente Convenzione non modifica nei due Stati contraenti il regime delle merci che nel Regno d'Italia o nel Regno d'Albania sono attualmente oggetto di monopolio di produzione, d’importazione, d’esportazione o di vendila, direttamente esercitato dallo Stato in propria regia o dato in concessione ad altri Enti. A qui-sto riguardo i due Stali contraenti si riservano di concludere separati accordi. Fino a quando con tali accordi non sarà diversamente stabilito, le merci che sono oggetto di monopolio dì uno dei due Stati potranno esservi introdotte dall'altro Stato od esserne spedite con destinazione all’altro Stato; alle condizioni prescritte per le merci della stessa specie importate od esportate per ogni altro Paese. Art. 5. - I.’l’nione doganale italo-albanese applicherà le disposizioni e le prescrizioni vigenti nel Rejjno d'Italia per quanto concerno i divieti d’importazione e di esportazione attinenti alla politica degli scambi con l'estero e le deroghe che a tali divieti possono essere accordate per de-