re di giustizia, delli quali essendo mancati cinquecenti) per la peste, restarono solo tre mila cinquecento; ed il consiglio s’intende avere il debito numero quando sono adunati ottocento, ma innanzi al i5i 2 volevano che fossero mille almeno. ! Questo consiglio, nel presente vivere popolare, è proprio il principale, onde è necessario che le signorie vostre intendano il modo come si abbia od acquisti il privilegio di stato, cioè la partecipazione a detto consiglio. Quelli diconsi avere privilegio di stato, il padre, avo o proavo dei quali, o loro proprj, abbiano avuto uno dei tre gradi maggiori, cioè di gonfaloniere di giustizia, 0 di priore, o di collegio, ossia gonfaloniere di compagnia obuonuomo. L’acquistar poi il detto privilegio si fa variamente; ed è da sapere che alcuno non è abile ad acquistare il beneficio dello stato se egli o suoi antecessori .per trenta anni continui non siano stati descritti nelle gravezze ordinarie del comune di Firenze; e qualunque è così descritto può acquistar lo stato in uno di questi tre modi. Il primo è eh’ ei può essere nominato e mandato a partito dal consiglio grande per uno delli tre gradi; e vincendo col favore di più della metà del consiglio acquista non solo quel magistrato pel quale è messo a partito, ma il beneficio di essere imborsato come gli altri ¡cittadini statuari, e non solo per sè ma per li suoi figliuoli, nipoti e pronipoti, benché per questo modo rari pervengano ad ottenere il benefìcio dello stato. Il secondo modo di ottenerloè che ogni anno,nel mese di marzo o d’aprile, s’estraggono settanta elezionarj nel consiglio grande,quali hanno facoltà di nominare uno per ciascuno che abbia pagato gravezze treni’anni, e di loro quelli che ottengono il partito sino al numero di venti-