Alle cose del mare è preposto il grande ammiraglio, che è uno dei grandi, al quale sono sottoposti molli magistrati ed officj sopra l’armata. Qui pure si esercitano i giudizj in un foro proprio, che si chiama la corte dell’ ammiraglio , la giurisdizione del quale si estende alle cose marittime solamente , ed in ciò che si fa in alto mare, riconoscendo le cose dei corsari e dei naufragi, e nel giudicare si servono delle ragioni civili, ed il presidente di questa corte è uomo di legge. La pena de’corsari è, che stanno appesi in modo che la parie davauli dei piedi quasi tocca l’acqua, perchè ordinariamente sopra le ripe e nei lidi si appiccano. Similmente le ragioni dei naufragj sono decise per le leggi d’Inghilterra, le quali portano che i beni de’nau-fraghi gettali a terra sieno, ovvero del re, ovvero del padrone del fondo vicino al lido , se il re lo concede; ma nelle altre cose le leggi sono più umane, anco verso i nemici , perchè hanno tutti gli stranieri, e specialmente i mercanti, libera facoltà di andare per tutto il regno; e se sono di nemici, prima si fa inquisizione come gl’ Inglesi sono trattati da quelli nelli loro paesi, ed alla medesima condizione trattano gli altri. Questa è tulta la somma della disciplina militare degl’inglesi, la quale sarebbe compitamente ordinata se avanti il bisogno fossero i soldati esercitati come si conviene, e come sono quelli di mare, che tengono il mare continuamente sicuro dai corsari Fiamminghi,e Bretoni, e specialmente dagli Scozzesi,che non riguardano uè a pace nè a tregua, essendo molto bisognosi, ma con tulio ciò non ardiscono molestare i luoghi e porti inglesi. Ora dirò delle fortezze sommariamente, riportali-