a35 ilo che chi una Volta s’illirica nelle cose del fisco, a pena con gran fatica e col tempo ne riesce, ma prima a-\endo ben vuotata la borsa, secondo il detto: « Quod « non capii Christus, rapii fiscus. »Nel giudicare si osservano tutte quelle cose diesi usano secondo il rescritto della legge comunale, e si osservano i dì giuridici secondo i quattro tempi dell’anno, come nelle altre corti. Le utilità del fisco sono riservale non tanto alle private spese del principe, quanto all’ utililà pubblica, perchè appartengono alla ragione della corona; ma di queste ed altre utilità si dirà appresso. Il re d’Inghilterra usa due potestà; una regia ed assoluta, l’altra ordinaria e legale. Quanto alla prima, nei casi dove le leggi d’Inghilterra o sono troppo rigide, o desiderano una certa equità, il gran cancelliere rappresenta la persona del re in conoscere le cause, e tutto quello eh’egli determina giudicano tanto valere, quanto se uscisse dalla bocca propria del re. Ila il gran cancelliere una corte propria, chiamala la cancelleria ', ovvero il foro di coscienza, dove non in tulio de jure si giudica, ma secondo una cerla equità; e le prove delle cause non si riferiscono alli dodici, ma ad esso cancelliere, il quale esaminati i testimonj, se-candn/n allegata et probata, fa il suo giudizio. Sotto il gran cancelliere è il vice cancelliere, che si chiama il maestro de’ rotoli *, e gli assessori di quello. Ben sono alcune cause di grandissima importanza, che si riferiscono ad un luogo che si chiama la camera stellata s, dove interviene la persona del re. Ivi sono al- ‘ Court of Chance rj*» 3 Master of thè Iìolls. ° Court tfihe òtur*Chambre. Tribunale istituito il 1487, e abolito il iG.'j i. V