133 Quando l’affittuario non produce sul podere i generi necessari al pagamento del canone, deve pagare l’equivalente in denaro al prezzo del mercato. Obblighi deU’affittuario. — All’affittuario compete l’obbligo di pagare la tassa del 10% sul prodotto lordo effettivo del podere, e deve anche pagare la tassa sugli ovini in ragione di circa centesimi 65 per capo. Alcune volte, come ad esempio presso Tirana, l’affittuario deve corrispondere al proprietario, oltre al canone, 1 megidiè (lire 4.20) a titolo di fìtto della abitazione ed altre volte ancora egli è tenuto a corrispondere allo stesso proprietario qualche regalia, consistente specialmente in capi di pollame; tale regalia è però solitamente volontaria anziché obbligatoria. L’affittuario è infine tenuto a portare i prodotti rappresentanti il canone di fitto nei magazzini del proprietario. Diritti deU’affittuario. — L’affittuario, oltre al terreno coltivo, sul quale solamente paga il canone di fitto, ha per solito assegnata una superficie pressoché uguale di terreno a pascolo, ed ha inoltre diritto di far pascolare i propri animali, almeno in certe epoche dell’anno, negli altri terreni incolti del proprietario, il quale però si riserva generalmente il diritto di limitare il numero degli ovini. A Juba gli affittuari hanno diritto di far pascolare i loro animali nei terreni padronali, limitata-mente però a tutti i bovini ed a 25 capi ovini ; per gli ovini eccedenti detto numero essi pagano centesimi 72 circa per capo. Ad Hamze gli affittuari non possono far pascolare gratuitamente nei terreni padronali che i soli bovini, per gli ovini invece essi debbono corrispondere un canone annuo di lire una ad 1.50 per capo. Gli affittuari coltivano come credono il fondo locato, il proprietario non ha al riguardo alcuna ingerenza. Obblighi del proprietario. — Il proprietario deve pagare la tassa sul valore fondiario, stimato per solito in misura molto inferiore al vero, in ragione del 3 al 5 per mille. Modalità relative al contratto di affìtto. — H contratto di affitto è per solito verbale ed ha la durata di un anno ; spesse volte però il contratto è scritto nel primo anno, la scadenza non è fissata e si rinnova tacitamente. Fabbricati. Nulla di più modesto dei fabbricati rurali dell’Albania; essi, nella stragrande generalità dei casi, sono costruiti mediante un’ossatura di legno, con pareti format« da graticciate di legno intonacate solita- V