131 presso Sciak vige una analoga consuetudine, le giornate di lavoro sono però solamente 3 a 5 ; presso Cavaja non è dovuta alcuna prestazione ; presso Berat, se la ripartizione dei prodotti avviene a metà, nessuna prestazione è dovuta dal colono ; se invece la ripartizione è fatta nel rapporto di due terzi al colono e di un terzo al proprietario, questi ha diritto a qualche piccola regalia. Diritti del colono. — Oltre al godimento dei prodotti nella misura indicata, il colono ha diritto di far pascolare i propri imimali fuori del podere consegnatogli dal proprietario, nei terreni a pascolo che questi possiede ; il proprietario però ha quasi sempre il diritto di limitare il numero degli animali e può esigere dal colono, per gli animali eccedenti, una certa somma per ogni capo ; in inverno poi il proprietario affitta di sovente i propri pascoli a pastori di altri luoghi, ed allora viene quasi sempre vietato ai coloni di usufruire dei pascoli stessi. A Eety il colono nulla paga per i bovini e deve invece pagare annualmente circa centesimi 30 per ogni ovino che pascola nei terreni padronali. Presso Durazzo i coloni hanno diritto di far pascolare nei terreni padronali 3 capi grossi ; per gli animali in più pagano annualmente lire 2.10 circa per ciascun capo grosso e centesimi 27 per ogni ovino. Il colono ha per solito il diritto di coltivare il terreno come meglio crede; alcune volte però, come ad esempio nelle vicinanze di Du razzo, il proprietario ha qualche ingerenza nella direzione dell’azienda. Obblighi del proprietario. — Al proprietario spetta l’obbligo di corrispondere al Governo la tassa sul valore del fondo, che si aggira fra il 3 ed il 5 per mille del valore stesso, il quale valore è determinato però in modo empirico e per solito molto inferiore al vero. Vi sono territori in cui questa tassa non si paga. Il proprietario deve inoltre corrispondere la metà della tassa sul prodotto che si preleva, come si è d^tto, dal monte dei raccolti indivisi. Altre modalità del patto colonico. — Il contratto di colonia è per solito verbale e può essere disdetto, a volontà del pioprietario, con un breve preavviso; comunemente la disdetta avviene a settembre-ottobre al momento della raccolta del mais ; a volte il contratto, pur essendo verbale, ha la durata di un anno e si rinnova tacitamente ; presso Berat invece il contratto è scritto, ha la durata di 5 anni, e si rinnova tacitamente senza àlcunà procedura speciale. Affitto. — In Albania è molto diffuso anche il sistema di conduzione dei fondi rustici ad affitto e, nella generalità dei casi, il canone è pagato in generi e più precisamente in mais; solo in via eccezionale