XIX Nell’anno ta38 a dì 14 giugno, il Maggior Consiglio decretò che gli ambasciatori alla corte di Roma non possano procurare alcun benefizio per particolari persone, se non gli sarà commesso dal Doge colla maggior parte del suo consiglio, e di quello delli Quaranta :|questa legge fu rinnovata nell’anno i3o3. Lo stesso consesso dichiarò nell’anno 1285 a dì i3 marzo, clic gli ambasciatori non debbano distaccarsi dal servizio pubblico, altrimenti soccombano alla perdita del loro salario. Comandò pure nell’anno i3o5adì 3i agosto, che non procurino d’ aver alcuna cosa o dono da que’principi e signori appresso i quali saranno spediti. Emanò nuova legge nel giorno ultimo agosto i483 , riconfermata nel i56i a dì n maggio, colla quale fu ordinato dal Maggior Consiglio suddetto, che nessuno ambasciatore possa procurare o accettar in qualunque corte sovrana , e massime in quella di Roma, alcun offizio, dignità, o benefizio per sè o altre persone. Segue a queste leggi una decretazione del Senato fatta nel-1’anno i54i a dì i dicembre, colla quale fu stabilito che non sia accordata licenza ad alcun ambasciatore di ripatria re se non saranno compili anni due dal giorno del suo disccsso da Venezia, o per legittima causa, e con parte posta per il maggior numero di tatti gli ordini, e con li tre quarti del Senato. Essendosi introdotto l’abuso che alcuni ambasciatori e residenti facevano magnifici conviti per conto del principato, ciò fu vielato severamente dal medesimo senato nell’anno i638 a dì 28 agosto. Finalmente il Maggior Consiglio nell’anno 1749 a dì 16 marzo, comandò che il triennio stabilito per la permanenza de’sog-getti nelle ambasciate fosse ridotto in anni quattro; cosicché spirati li anni due e mezzo dall’arrivo abbia a disponersi l’elezione del successore, ec. Ora siamo alla terza classe: Nell’anno 1268 a dì 9 settembre, comandò il Maggior Consiglio che gli ambasciatori al loro ritorno siano tenuti di consegnar tutti i donativi ricevuti nelle ambafeiate.