i5 Loggia, e si ponno confermare da un anno all’altro, u mutarsi com’èil piacere delli detti commissarj, li quali non hanno autorità di dar simili offizj ad altri che a’suoi proprj cittadini delle terre, nè per più che per un anno. Giudicano questi borgomaestri e scabini sommariamente in criminalibus ,e presto eseguiscono la giustizia con ogni rigore e severità; ma nelle cause civili sono lunghi, e stentano le parti dei litiganti avanti che diano le sentenze. Oltre li predetti giudici, in ogni terra è uno detto ^sculteto ' posto in vita per il duca, il qual ha dodici se-gretarj sotto di sè, ed ha offizio di prender li malfattori, e di eseguire le condennazioni fatte dalla Loggia. Oltre a questi offizj sono assai altri particolari secondo la necessità delle terre e populi; le quali terre governano li contadi soggetti ad esse con Fistessa giustizia con la quale sono governate, e mandano per i luoghi poi di tultoil contado governatori, le sentenze delli quali vanno alle terre principali a cui sono sottoposti, e tutte le spese in pagar questi che fanno giustizia nella terra e contado vanno a conto delle entrate della comunità della terra. Sono eziandio dopo questi che amministrano giustizia nelle terre per il paese, quattro consigli princi-% pali; uno è in Fiandra, l’altro in Brabante, il terzo in | Olanda, ed il quarto nella comunità di Borgogna. Ciascuno di questi consigli ha un capo sotto al quale ■ stanno circa dodici consiglieri, tutti pagati dal paese U dove stanno: sono in vita del consiglio, ed hanno auto-||rità di tagliare o laudare tutte le sentenze fatte nelle * Schullheiss.