XVII pulse eli alcuni nobili, i quali dopo aver accettata 1 elezione ricusavano d’ andare nelle ambasciate. A questi adunque fu imposta dal Maggior Consiglio, nell’anno i36o a di i3 gennajo , la pena di privazione d’ ogni e qualunque offizio e benefizio ec. per un’anno. Emanò nuova legge nell’anno i3y5 a di io maggio, in cui dal- lo stesso consiglio fu decretato che gli avogadori del comune possano essere eletti ambasciatori al Romano Pontefice ed a teste coronate, oltre alli dodici reggimenti maggiori. Siccome spesse volte accadeva che i nobili eletti ambascia-tori prima della loro partenza venissero nominati ad altri reggimenti, donde nasceva non poca confusione negli incarichi; provvide a questo disordine il Maggior Consiglio, nell’anno i3g5 a di 29 giugno, comandando con espressa legge che gli ambasciatori con salario, accettato che abbiano, non possano essere eletti ad alcun reggimento. Ad altro sconcerto si provvide nell’anno \ a di 12 marzo. Alcuni nobili eletti ambasciatori, dopo aver sborsata la pena pecuniaria imposta al loro rifiuto, domandavano in grazia che il detto denaro fosse loro restituito: comandò perciò il Maggior Consiglio che non potesse nell’ avvenire essere accordata siffatta ^restituzione in pena, a chi proponesse simil grazia, di tanta quantità quanta importasse il denaro dai rifiutanti all’erario pagato. Per rapporto poi alle commissioni da darsi agli ambasciatori, ordinò il Consiglio de’X, nell’anno i434 a dì aprile, che essi non siano presenti in quel consiglio, in cui si tratterà sopra le loro commissioni. Era invalso 1’ abuso che alcuni ambasciatori a capriccio ritardavano la loro partenza con grave pregiudizio dei pubblici affari; vigile perciò il Maggior Consiglio, nell’anno 144^ a dì 7 aprile, accordò al Senato la facoltà el’imponer pena agli eletti ambasciatori, acciò vadano alle loro legazioni. Due decreti pubblicò il Senato suddetto nell’anno i483: col primo comandò, nel giorno ultimo d’ottobre, che i detti oratori non portino seco argenti a rischio publico , se non alla somma di ducati duecento: coll’altro, dei nove decembre, fu prescritto clic non conducano seco più di dodici cavalli e due staffieri. Dodici anni dopo, vale a dire nell’anno i4!P; nel giorno ultimo luglio, il Consiglio dei X ordinò che non possa nessun nobile