venticinque, li quali riscuotono il dazio delle robe che sono condotte dai paesi de’franchi a ragione di cinque per cento, da tutti ugualmente: e sono con tal ordine che possono esser levati ogni fiata che da alcun altro sia offerta alcuna quantità d’aspri più di quella del loro incanto, e sono tenuti di portare al caznà tutto il danaro che riscuotono; il quale quando non supplisce alla loro obbligazione, debbono soddisfai^ immediate del proprio, ovvero andare in prigione, e quando è di più, sono fatti creditori di quel di più, con libertà di poterlo scontare in altri dazj nelli quali restassero debitori. V’ è anco uno, il quale ha carico di far che le robe siano vendute per giusto prezzo, e con il debito peso e misura, e perciò ha autorità di condannare il contraffattore, fatta però prima l’approbazione di essa contraffazione dinanzi al cadì. Iu quanto alla milizia da terra e da mare, ha sua maestà sì ben in ordine le cose sue, che se gli viene bisogno di fare alcuna impresa, o da terra o da mare, ed insieme anco tutte due, siccome alle volte è occorso, non gli è necessario che di dar ordine che siano mandati due comandamenti per tutti i luoghi del suo stato. Il primo, che ciascun soldato stia all’ordine, e che siano descritti li galeotti per il numero delle galere che si disegna d’armare. Il secondo che i soldati cavalchino, e i galeotti convengano a Costantinopoli per montar sopra le galere. Nè sua maestà è astrelta condurre gente forestiera al suo servizio, nè fare per tal causa alcuna spesa straordinaria, tenendo di contiuuo per l’imprese da terra pagata tutta la gente che gli fa bisogno col danaro del proprio caznà, ovvero con assegnazione di terreni che loro chiamano timar, e per l’imprese di mare pa-