47 Le mercanzie ed i viveri non avranno il passo, come neppure i corrieri. 3. Tutti i luoghi., in cui vi saranno le truppe del blocco, ed in generale tutta la zona del blocco medesimo, saranno in istato d’assedio; in conseguenza del che, i luoghi e la zona in discorso saranno soggetti alle leggi che sogliono essere in vigore durante lo stato d’assedio. Oltre a ciò in quo’lunghi medesimi: a ) Si tara la consegna immediata al comune di tutte le armi, senza eccezione, e comprese anche quelle della guardia nazionale. Chi ne conservasse ancora 24 ore dopo la pubblicazione del presente manifesto, sarà punito con tutto il rigore delle leggi militari. I sindaci e consiglieri d’ogni comune saranno risponsabili della rimessione in discorso, e consegneranno a lor posta le armi ritirate a chi sarà particolarmente incaricalo di riceverle dallo stato maggiore del corpo di blocco. 6 ) Le milizie civiche e nazionali, non che i corpi di volontari), sono sospesi fino al termine del blocco, e gl’individui componenti queste milizie o corpi 11011 potranno vestirne le divise 0 portar armi, sotto nessun pretesto, sicché, durante il blocco sopraccennato, i soli militari regolari del governo potranno indossare l’abito militare e portare armi. c ) Il transito a traverso i luoghi, in cui si trovano le truppe di blocco, è proibito severamente in ogni senso^ salvo i casi in cui gl’individui e le mercanzie ne ottenessero particolare permesso dallo stato maggiore citalo. d ) Non si potranno più sonare le campane, nè fare segnali dai campanili 0 da altri luoghi, sollo nessun pretesto. Il trasgressore di quest’ordine sarà punito come alla linea a )j di cui sopra. 1 parrochi poi, i cappellani ed i sindaci sono risponsabili dell’esecuzione di quest’ordine particolare. e ) Tutti i proprietarii di muli, cavalli, carrozze, carri ed altri veicoli e mezzi di trasporto, faranno immediatamente la consegna di tali loro proprietà al rispettivo comune, e le terranno tulle .a piena disposizione delle autorità militari pel trasporto degli ammalali, dei viveri e di qualunque altra cosa che loro si comandi. La contravvenzione a quest’ordine sarà punita colla multa, ed alla recidiva vi si aggiungerà il carcere. /’) Tutli i ritentori di commestibili e viveri dovranno rendere informato lo stato maggiore summentovato di quanto posseggono, dichiarandone i generi e la loro quantità, e non potranno spropriarsene o mandarli altrove senza particolare autorizzazione dello stalo maggiore. Ogni contravvenzione in proposito sarà punita di multa ed anche di confisca delle robe. Dal quarlier generale di Ronco, addì 3 aprile 4849. il lì. commissario straordinario3 luogotenente generale, ALFONSO LA MARMORA.