336 Patria, fossero feriti dal nemico, e divenissero incapaci di sostenere le fatiche della guerra, o di esercitare l’arte propria, saranno ammessi nel battaglione dei veterani nazionali. 2. Quelli, che volessero convivere con la propria famiglia, conseguiranno tuttavia Io stipendio dei veterani, con l’obbligo, in quanto ne fossero capaci, di prestare servizio, in parità degli altri. 3. La vedova, i genitori, i figli d'una guardia civica, d’un milite non giurato o d’un operaio civile, morto per la .difesa della Patria, in quanto per ciò si trovasse in istato miserabile, e finché questo durerà, otterranno il sussidio giornaliero di centesimi quaranta per lesta. 4. Il trattamento degli uffiziali della Civica e d’altri uffi-ziali non giurali, se fossero feriti, ed il trattamento delle famiglie loro, se restassero morti, saranno determinati di volta ili volta secondo le circostanze. 5. Le presenti disposizioni eccezionali non alterano punto le leggi che sono in vigore sulle pensioni degli altri corpi di militi e di operai organizzati, nella riserva di sistemare le une e le altre a tempo opportuno. Il presidente MANIN. 5 Giugno. IL COMCMO DI lìEtGffll DELLA BISIH SMOJJLE IEMT.I AVVISA Che resta fissato il giorno di venerdì 8 corrente, alle ore dodici meridiane, per l’abbruciamento nella Loggetta di S. Marco della somma di L. So^OftO, derivata in causa di estinzione di vaglia rilasciati dalle Ditte tassate; e ciò col solito intervento del Commissario governativo, del Podestà di Venezia, di un membro della Camera di commercio e del Presidente delia Banca. Il presidente P. F. GIOVANELLl. Il reggente cassiere II reggente segretario A. Levi. G. Costi.