31 della guerra per le procedure risguardanli la truppa di terra, o da quello del dipartimento della marina per le procedure riflettenti quell'arma, e sarà composto da due ufficiali generali e da un consigliere della Commissione di revisione, cou voto deliberativo. 11 relatore sarà un assessore legale addetto ai due dipartimenti suaccennati. t). Gli ufficiali superiori componenti i Consigli di seconda e terza istanza, saranno scoili di volta in volta dal Presidente dei Consigli medesimi, ed i consiglieri di Appello e di revisione, dal Presidente dei rispettai tribunali. 10. Quel comandante, che avrà ordinato l’istituzione della procedura, avrà il diritto di confermare o di mitigare tulle le sentenze pronunciate, le quali non eccedano la condanna di sci mesi di arresto in ferri; col-l’avvertenza, che ogni mitigazione dovrà essere riferita al'rispettivo capo del dipartimento di marina o di guerra. Che se poi lo slesso comandante non trovasse per qualsiasi riguardo di confermare o mitigare una qualche sentenza, dovrà rassegnare gli alti alla seconda istanza per le suq deliberazioni. ■ Anche le sentenze confermate o mitigale dal comandante saranno rimesse dopo l’intimazione insieme agli atti processuali alla seconda istanza per notizia della cosa, e per quelle misure d’ufficio che trovasse opportune. 11. I! Giudizio di seconda istanza pronuncia inappellabilmente in tutti i casi, meno quelli che pel decreto 18 dicembre 1848 N. 437 del Ministero della guerra spettano alla competenza del Consiglio di terza istanza. 12. Quando le truppe di mare o di terra si troveranno in attualità di fazione di guerra, la pienezza dei poteri è demandata ad un Consiglio di guerra straordinario, il quale giudicherà in qualunque caso inappellabilmente. Questo Consiglio si comporrà di un ufficiale, destinato dal comandante che lo avrà convocato, in qualità di Presidente, e di cinque altri membri scelti fra i gradi che seguono a quello del Presidente, e che saranno pure nominati dallo stesso comandante. In mancanza di altri ufficiali, lo stesso comandante presederà il dello Consiglio. 15. Il relatore sarà un auditore, ed, in caso che non ve ne fosse alcuno prontamente disponibile, il comandante di cui sopra, destinerà un ufficiale a farne le veci. 14. li relatore assumerà in presenza di tutti i membri del Consiglio di guerra, sulle basi dell’atto di accusa, la prova del fatto in genere e della imputabilità. Indi sarà fatto tradurre d innanzi il Consiglio l’inqui-silo, accompagnato dal suo difensore, e quindi, presenti i testimonii, gli si darà lettura di tutte le risultanze degli alti, assumendosi a processo verbale la sua difesa. Dietro a ciò, sentite le conehiusioni del relalpre, le successive giustificazioni dell incolpato e le deduzioni del difensore, il Presidente ordinerà che il difensore si ritiri, e che l’accusato sia ricondotto in custodia, ed i membri del Consiglio di guerra prouuncieranno a seconda della loro conv inzione. 15. Questa procedura avrà il suo compimento ed esecuzione entro 24 ore, decombili dall’arresto dell’incolpato, a meno che il Consiglio non deliberasse entro cgual termine di rimettere la cosa a processo ordinario.