D E T ERMI N A: 359 4. Il Calmiere pubblicato dal Municipio di Venezia Coll’Avviso 20 corrente N. 3514-1504 per le farine e pel pane, rimane inalterabile per Venezia e per le sue adiacenze militari. 2. Oltre le tarine ed il pane restano intanto assoggettali a Calmiere i generi indicati appiedi del presente Avviso. 3. Chiunque contravvenisse alle prescrizioni del Calmiere o col pretendere prezzi ad esso superiori, o col non tenere esposto alla pubblica lista il Cartello del prezzo sui generi che detiene in Negozio, sarà punito dalle Autorità locali, secondo le circostanze, o con multe, o colla coll ista del genere, o colla chiusura del Negozio. 4. I negozianti alP ingrosso, i detentori o depositarj dei generi soggetti al Calmiere senza distinzione di proprietà, dovranno venderli ai I auditori al minuto a prezzi inferiori al medesimo in modo che, restando a questi ultimi l’ordinario compenso, possa da essi venire il Calmiere osservato. 5. Resta fermo l’obbligo a tutti i negozianti, depositarj, detentori per conto proprio o d’altrui, bottegai, venditori dei combustibili e commestibili indicati nell’Avviso 6 Luglio 4848 N. 240 di notificarli regolarmente e con tutta esattezza al 45 ed al 30 di ogni mese. Le uoliiiche 'fingono prodotte quanto a Venezia presso gli Uffizj dell’Ordine pubblico tl> 1 rispettivo Sestiere, e quanto agli altri Comuni presso le loro Rappresentanze Comunali, ove pure si rilasciano gratis le apposite stampiglie. 6. La contravvenzione al prescritto dei due precedenti articoli, e specialmente l’occultazione per qualunque titolo, e sotto qualunque pretesto di commestibili o combustibili verrà irremissibilmente punita dalla Commissione Annonaria colla confisca del genere e con altre pene proporzionate alle circostanze. 7. Le Autorità Comunali, le Commissioni Municipali di Circondario fi gli Uflìzj dell’Ordine pubblico sorveglieranno all’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Avviso, adoperandosi alacremente onde scoprire e denunciare le contravvenzioni. L’importantissimo scopo a cui sono dirette queste disposizioni, se assicura da un lato la Commissione della cooperazione di tutte le Auto-'ita in modo che nessuna contravvenzione sarà per rimanere celata, e la obbliga in pari tempo a dichiarare che userà del massimo rigore verso ‘ contravventori, le dà poi dall’altro canto motivo a sperare che non sarà in necessità di farlo; mentre ritiene che nessuuo, specialmente nelle attuali circostanze, vorrà mancare ai doveri di buon cittadino. Generi soggetti al Calmiere oltre alle farine ed al pane. I ORMAGGIO Lodigiano mag.°strav. alla libb.gr. lire corr.2:76 all’onc. cent.23 detto detto Quartarolo stravecchi idem 2:52 idem 24 detto Pegorino stravecchio . . . idem 4:92 idem 46 detto detto vecchio .... idem 4:68 idem 44 detto Svizzero vecchio ..... idem 4:92 idem 46 detto detto stagione .... idem 4:56 idem 43