-zi* 262 -•£=- I. Si conferma il breve di Leone, e le costituzioni patriarcali in proposito delle elezioni dei piovani. II. Ciò che si dice delle pievi e benefizii di Venezia si estende alle chiese di Murano, Mazzorbo, Torcello, Burano e Malamocco. III. A’ titoli vacanti sieno elette dai capitoli, secondo le leggi e costituzioni patriarcali, persone idonee del grembo delle chiese se ve ne sono e per gradi. IV. Gli eletti sieno confermati e investili dal patriarca. V. Lo elezioni fatte contro la forma debita o di persone indegne sieno nulle. VI. Se il patriarca ricuserà di confermare 1’ eletto per causa di forma non osservata, o d’ indegnità della persona, si possa appellare dall’ escluso, eccetto che se avrà commesso qualche fallo dopo ricevuto 1’ ordine, nel qual caso non potrà appellare. VII. In caso che si possa appellare, la sentenza sia commessa a Venezia, e abbia effetto di tre conformi. VIII. Se sarà sentenzialo coll’ appellazione, gli elettori possano eleggere un altro solamente per quella volta. IX. Se la seconda volta sarà fatta 1’ elezione ed il patriarca non l’ammetterà per difetto di forma non osservata, o per indegnità della persona, essendo appellato e sentenziato contro 1’ appellazione, gli elettori perdano la facoltà di eleggere, ed il patriarca per quella volta sola provvegga al benefizio liberamente. X. Pendente 1’ appellazione, nè il patriarca nè il capitolo possano disporre dei benefizii vacanti. XI. Sotto pena di scomunica non si faccia elezione se non in luogo capitolare. XII. Il patriarca sotto pena di scomunica non possa costringere alcun titolato a rinunziare, nè possa ammettere rassegne o cessioni. XIII. Sono destinati dal papa tre esecutori perpetui, il vescovo di Baffo, l’abate di san Gregorio e di san Tommaso dei Borgognoni, a ciascun dei quali ricorrendosi dal dominio si concede facoltà di far osservare la bolla.