<3°- 302 «o- minore o mentecatto : ma da indi in poi limitavasi all’ amministrazione della sostanza ereditaria. A ciò pure limitavasi 1’ ufficio del commissario nominato da chi non aveva podestà sull’ erede. Non v’ essendo tutore testamentario, si faceva luogo alla tutela legittima, che conferivasi mediante terminazione del magistrato di petizione, prima alla madre, poi all’ ava paterna, indi al prossimo congiunto idoneo paterno o materno. Altri congiunti potevano chiedere d’ esser nominali tutori aggiunti, o, come ora direbbesi, contutori, specialmente se la tutela era deferita alla madre od all’ ava. Il tutore legittimo faceva solenne promessa di amministrare fedelmente : per ordinario non era tenuto di dare cauzione. Il figliuolo maggiore d’ età era tutore legittimo del padre mentecatto : cosi il nipote dell’ avo. Non essendovi nè tutore testamentario, nè legittimo idoneo, ricorrevasi alla tutela dativa, nominandosi dal magistrato di petizione un tutore estraneo. Questi pure doveva solennemente promettere di ben amministrare, e per solito era obbligato a prestare cauzione. Finalmente, mancando, o trovandosi assente od altrimenti impedito, il commissario od il tutore, l’amministrazione della sostanza veniva assunta issoiure dai procuratori di sopra, costituiti dalla legge fornitori dei testamenti e tutori degli orfani e dei pupilli. Anche in questo caso potevano i consanguinei farsi nominare tutori aggiunti, non per amministrare, ma semplicemente per invigilare. Cherici o corpi ecclesiastici non potevano essere commissari, amministratori o tutori di cose, persone o corpi laici, purché non fossero da necessità costretti ad assistere i propri genitori, o fratelli, o sorelle nubili o vedove, o figli minori di fratelli o sorelle. Altre scuse necessarie o volontarie non indicava la legge : dipendeva dalla prudenza del magistrato escludere i non idonei, e accogliere o rigettare le scuse di chi rifiutava l’incarico. Potevano i pupilli accettar atti favorevoli, ma non assumere obbligazioni. Ogni commissario o tutore doveva far erigere per mano di »