<5* 541 ■«*>• derivando energia e splendore dal pronto e vivace conflitto della parola. Se annullato il giudizio da uno spazzo di taglio, restava aperta la via al prìstino, cioè a riproporre la causa presso il magistrato di prima istanza. Se confermato il giudizio da uno spazzo di laudo, rimaneva alla parte soccombente il solo rimedio del nuovo dedotto, cioè della restituzione in intiero per nuovi amminicoli rinvenuti. Anche nelle cause criminali discutevasi a voce ed a porte aperte : e questo a terrore de’ rei, ad esempio d’ altri, e a soddisfazione de’ buoni, che conoscano la retta giustizia che si fa indifferentemente a tutti (1). Ne’ consigli, spettava agli avvogadori placitare il reo, cioè sostenere 1’ accusa : le difese presentavansi mediante avvocati eletti dall’ accusato, che poteva valersi anche di quelli appositamente destinali a prestare gratuita assistenza. Da’ giudizi criminali di fuori appellavasi per ordinario agli avvogadori : se uno di questi trovava fondato il reclamo, intrometteva, secondo i casi, alla quarantia civile vecchia, od alla quaranlia criminale. Ivi esso avvogadore placitava 1’ appellata sentenza, proponendone, o il taglio assoluto, cioè 1’ annullazione del processo, o il taglio e rimessa, cioè la correzione degli errori corsi. Difendevano la sentenza, orando pel laudo, due membri del consiglio a ciò destinati, che chiamavansi contraddittori. Il metodo delle appellazioni da’ giudizi criminali di Venezia e del dogado, variava secondo la varietà de’ casi e de’ magistrati. 11 consiglio de’ dieci non poteva giudicare, se non sopra i casi criminali espressamente dalla legge determinati. Il suo rito, o sistema processuale, era segreto. Brutta macchia, che nulla può giustificare. Ma almeno l’inquisito poteva farsi assistere e difendere da un avvocato : ma almeno chi sosteneva l’accusa, l’avvogadore, non prendeva parte al giudizio. Le guarentigie, alle quali 1’ accusato ha diritto, non mancavano tutte. (i) Legge 2i settembre 1624.