■o 295 ■•£>■ cioè i congiunti, ed i laterani, cioè i confinanti. Trattandosi di mobili, dovevano i creditori nel termine di tre giorni dichiarar di volere la prelazione, e dentro un mese depositare in zecca il danaro da essere investito a beneficio della moglie. Trattandosi di stabili; v* era un mese di tempo per dichiarare che si voleva la prelazione: quegli, cui era concessa, doveva corrispondere alla moglie, in termini semestrali anticipati, il sei per cento ed anno sul valore di stima dei beni appresi, e quando il matrimonio era disciolto, doveva in una sola volta pagare il capitale : a cauzione dei quali obblighi rimanevano ipotecali, oltre i beni ottenuti in prelazione, anche quelli della persona che gli aveva ottenuti. La moglie che per giudizio ecclesiastico fosse stata separata dal marito come rea d’ adulterio, perdeva la dote, la quale era dal marito lucrata; la ricuperava se il marito si riuniva nuovamente con lei. Anche la moglie apostala perdeva la dote, eli’ era lucrata, non dal marito, ma dal fisco. In considerazione delle spese straordinarie, che si presumeva avesse ad incontrare il marito nei primi tempi del matrimonio ad appagare i desiderii forse capricciosi d’una sposa giovane e diletta, le leggi gli concedevano di lucrare il terzo della dote, il quale per consuetudine non poteva eccedere i ducati mille. Ma niente perdeva la dote di chi si maritava essendo già vedova o maggiore di ventiquattr’ anni : presumeva la legge, non giudicheremo se a torto 0 a ragione, che queste dovessero avere minori capricci, o trovare 1 mariti meno condiscendenti. Morto il marito, o sciolto altrimenti il matrimonio, la moglie od i suoi rappresentanti ottenevano il pagamento della dote, che non fosse stala perduta nei modi già delti, e meno la indicata detrazione del terzo, se vi era luogo. Agli eredi del marito era concesso termine d’un anno, un mese ed un giorno per pagare la dote. Così alla vedova per riceverla, e durante quel termine poteva essa vivere in casa e coi beni del marito, e le si aspettava eziandio la veste vedovile : ricevuta la dote, doveva nel termine di due mesi uscire della casa maritale.