■<3+ 144 briga il Tiepolo, che, annotando il Darù, provò la falsità di quest’atto dettato nel volgare veneto in un tempo nel quale gli atti del consiglio dei dieci erano sempre dettati in latino. Falsità dimostrata dal nome d’inquisitori di Stato che non ebbero se non nel 1600, mentre nel tempo in cui si asseriscono dettati, 23 giugno 1454 e poi, furono detti inquisitori del consiglio dei dieci, inquisitori dei propalatori del segreto. Falsità dimostrata dal non trovarsi in nessuno storico, in nessun cronista (e i cronisti erano esatti nel registrare gli avvenimenti, e non erano le scritture loro soggette ad alcuna censura ), in nessun pubblico documento, fatto cenno di una legge del maggior consiglio che, citata dal suddetto Darù, istituisce gl’ inquisitori di Stato. Falsità dimostrata dall’accennare che fanno gli statuti delle carceri dette i piombi, poste in certe stanze a tetto del palazzo ducale, quando queste stanze non furono concedute, per usarne come carceri agl’inquisitori di Stato, se non col decreto 15 marzo 1591. Falsità provata dalle frasi che accennano ad un generai nostro di Candía e di. Cipro riferite dallo statuto, quando il governatore di Gandia era chiamato Duca, e Cipro era ancora governato dai Lusi-gnani. Falsità provata da un’altra frase dello statuto, che accenna i provveditori nostri sopra i monasteri; magistratura che non fu creata se non nell’ anno 1521. Noi queste osservazioni del Tiepolo epiloghiamo, le altre omettiamo per brevità ; chi volesse, può consultare e l’opera del Tiepolo ed il volgarizzamento del Darù impresso a Capolago. Non omettiamo però, che quando nel 1762 si svelò tutto il secreto dei dieci e degl’ inquisitori di Stato, quando si frugò in tutti gli archivi, se ne trassero tutte le leggi spettanti a queste due magistrature e furono messe in pubblico, non si accennò menomamente al capitolare. E sì che i correttori Zeno e Malipiero, i quali volevano distrutto il sommo potere degl’ inquisitori e ristretto quello dei dieci, avrebbero cantalo vittoria trovando quel nefando tessuto d’iniquità legali. Quali poi fossero le facoltà degl’inquisitori di Stalo, consta veramente dalle leggi delle quali qui crediamo dover riferire il sommario, esattamente da noi collazionato colle leggi medesime. v