300 figliuolo dalla soggezione della paterna podestà, impartivagli la sua benedizione, assegnavagli qualche sostanza da imputarsi a suo tempo nella porzione legittima o ereditaria, e dividevalo dai fratelli che fossero rimasti in famiglia : il figliuolo accettava e ringraziava. Sciolta la patria podestà, cessava anche 1’ usufruito del padre sul peculio avventizio. I figliuoli dei figliuoli di famiglia erano in podestà dell’ avo : lui morto, non diventavano di suo diritto, ma cadevano in podestà del padre. Quanto dicemmo concerne ai figliuoli legittimi. Gl’ illegittimi non erano soggetti alla patria podestà, e non formavano parte della famiglia. Provata la filiazione, potevano chiedere al padre gli alimenti. La filiazione provavasi co’ registri battesimali e con altri amminicoli. Per legge statutaria, la pubblica voce e fama era prova irrefragabile in argomenti di filiazione e d’ ogni specie di parentela. I figliuoli illegittimi potevano entrare in famiglia e sotto la paterna podestà, mediante legittimazione. Quelli nati da persone, che al tempo del concepimento fossero libere e senza impedimento a contrarre matrimonio fra esse, legittimavansi per matrimonio susseguente : cosi legittimati, parificavansi ai legittimi : ma non erano capaci della veneta nobiltà, erano esclusi dai feudi, c non succedevano ne’ fedecommessi, quando non fossero con parole espresse contemplati. Per decreto della signoria potevano legittimarsi figliuoli illegittimi di qualunque natura. Nulla ogni legittimazione concessa da altro principe, e punito col bando chi 1’ avesse chiesta ovvero accettata. Poco in uso era 1’ adozione, benché leggi antiche parlassero della Carta di filiale soggezione, prescrivendo che dovesse registrarsi nella cancelleria inferiore e nel quaderno della procuratia ; e la storia ricordi che furono dalla veneta repubblica adottate Caterina Cornaro e Bianca Cappello. Se ne consideravano gli effetti come dipendenti da mera obbligazione contrattuale : quindi solevasi notificare al magistrato dell’ esaminatore a guisa di donazione : quindi l’adottato non acquistava la veneta nobiltà, non succedeva ne’feudi,