c solamente si propose, che gli eletti dovessero essere approvali dalla maggioranza dei pregadi e dei quaranta. E fu anche questa legge scartala. Nella elezione del Dandolo, s’era visto l’àmbito arrivare all’ eccesso di allontanare un competitore col ducato. Morlo il Dandolo, gli succedette Pietro detto Pierazzo Gradenigo, in onta a Jacopo Tiepolo, che voleva il ducato, c sotto al Gradenigo fu proposta, non da lui,ma dal suo consiglio, la legge seguente: « La elezione del maggior consiglio dovrà farsi come segue : » Chiunque da quattro anni addietro era del maggior consiglio, » dovrà essere sottoposto allo squittinio dei quaranta. Ottenuti » dodici suffragi, sarà del maggior consiglio per un anno. » Se alcuno uscito della terra perdesse il posto nel maggior » consiglio, tornato, possa domandare ai capi dei XL se possa » essere o no del maggior consiglio. Se ottenga dodici suffragi, sia » del maggior consiglio. » Si eleggano tre elettori, che, come il signor doge e suo consi-» glio lo domandasse loro, possano eleggere degli altri clic non » fossero del maggior consiglio (de aliis qui non fuissent de M. C.J. » In tal caso, gli eletti debbano essere sottoposti uno per uno allo » squittinio dei XL e ottenere dodici suffragi. » Queste sono le condizioni della legge, la quale non si poteva revocare se non colla maggioranza di cinque fra i sei consiglieri del doge, di venticinque fra i quaranta. La legge in capo all’ anno doveva essere confermata dallo stesso maggior consiglio, per cura dei consiglieri del doge, punendoli con multa se ommettevano questo debito. Non potevano per questa legge essere del maggior consiglio coloro, che fossero esclusi dai consigli. Pegli eletti di nuovo, i capi dei XL doveano notificarli ai XL tre giorni prima della elezione, nè potevano essere eletti se non vi fossero presenti trentacinque dei XL. 11 senso di questa legge famosa forni molte parole tanto a coloro che, credendo alla perpetuità dell’ aristocrazia ereditaria, non nc