Nella eredità intestata delle femmine, succedevano maschi e femmine indifferentemente. Quand’ erano ammesse femmine dotate alla successione del padre od altro ascendente, dovevano conferire la dote ricevuta. Così i figliuoli ed altri discendenti emancipati, dovevano conferire quanto avessero ricevuto dal padre od altro ascendente cui succedevano. L’ eredità intestata passava ai figliuoli issoiure. Agli altri congiunti, doveva essere aggiudicata dal magistrato del proprio. Ad esso la chiedevano, proponendo la prova della parentela con albero genealogico, capitoli testimoniali ed altri amminicoli, C producendo la fede giurata della cancelleria inferiore che il defunto non aveva fatto testamento. Facevansi le stride per tre successive domeniche, e non v’ essendo contraddizioni, rilevala la parentela, si sentenziava la successione, immettendo il successore nel possesso dei beni ereditari. Chi non voleva la devolutagli eredità testata od intestata, poteva ripudiarla. Chi temeva fosse insufficiente a soddisfare i pesi onde era gravata, poteva accettarla col beneficio dell’ inventario. Se 1’ erede non era un discendente del defunto, poteva ripudiare tacitamente col non accettare 1 eredità e non immischiarsene. Se era un discendente, richiedevasi ripudia espressa. Entro due mesi se presente, ed entro un anno se assente, doveva comparire al magistrato dei tre savi sopra conti, ed ivi ripudiare 1 eredità, consegnando i libri e scritture del defunto, e l’inventario di tutti i beni che avesse trovati al tempo della morte. Della ripudia, consegna di scritture e nota di beni, formavasi registro in apposito libro. Nel giorno seguente, il magistrato portavasi in collegio insieme col ripudiarne, che giurava di aver notificati tutti i beni di ragione del defunto. Obbligavasi con giuramento il magistrato ad investigare se ve ne fossero altri non notificati. Scoprendosi presso il ripudiarne beni ereditari non notificati di qualsiasi quantità e valore, rimaneva esso obbligato al pagamento di tutti i debiti, e sottoposto a una multa.