260 «c>- in electionibus fiendis de plebanis, prìmum fiat capitulum per titulatos, deinde parochiani suo more faciant electiones, et quod illic non adsint nisi qui habent domos in ipsa parodila vel habitent vel non habitent. » Dopo il concilio di Trento, anche la diocesi veneziana dovette uniformarsi alle leggi di quello intorno agli esami da farsi dei candidati alla presenza dell’ Ordinario e degli esaminadori. Essendosi per qualche tempo fatte le elezioni senza le norme prescritte, convenne ricorrere alla santa Sede, perchè rivalidasse quanto irregolarmente erasi fatto. Le chiese veneziane non aveano soltanto un parroco che reggesse la plebe soggetta, con sacerdoti precariamente chiamati a cooperare al bene spirituale del popolo. Insino dagli antichissimi tempi s’introdusse in Venezia l’uso di fondare nelle chiese un corpo di sacerdoti e ministri inferiori presieduti dal parroco, corpo diretto da norme speciali, destinalo ad uffiziare dì e notte la chiesa a somiglianza dei canonici delle cattedrali. Non furono in Venezia i par-rochi, i quali si sieno spogliati di parte delle loro rendite e dei loro proventi per avere dei cooperatori nel loro ministero, ma furono propriamente pii fondatori, i quali assegnarono queste rendile collo scopo di vedere introdotta una specie di comunità al servigio del tempio, analogamente a quanto Crodegango s’ era adoperato di promuovere, secondo che Paolo Diacono si esprime di lui : Clerum congregavit, et ad instar coenobii intra claustrorum septa conservati fecit. Questo uso tanto si propagò in Venezia, che nel 1420 non eravi quasi chiesa, la quale non avesse, oltre il parroco, il corpo presbiteriale ad esso aderente. Due o tre chiese, che da principio non aveano adottato un tal sistema, dall’ esempio generale o dal voto del popolo furono costrette ad uniformarvisi, ed i parrochi dovettero cedere parte del loro benefizio perchè servisse di sostentamento a questi nuovi operai, che loro avrebbero dato ajuto nella cura delle anime. Questi capitoli, così chiamavasi il corpo dei sacerdoti uniti al parroco, contenevano un determinato numero di membri detti titolati, perché convenne impedire, che sopraccrescesse il numero dei membri in guisa, che le rendite limitate non potessero