-d» 279 •»£=- veneziana del doge Foscarini. Circa quaranta anni dopo fu per la prima volta stampato sopra un codice della casa Quirini (1) nel quinto volume del Canciani Barbarorum letjes antiquae, attribuendovi, non si sa perchè, il titolo di Capituiare nanticum. E notabile che nel libro VI degli statuti civili, posteriormente aggiunto, come diremo, esiste e fu mantenuta in tutte le edizioni una parie intitolata : Addizioni e correzioni sopra gli statuti delle navi e dei naviganti ; onde sarebbersi conservate e ristampate fino agli ultimi tempi le aggiunte e le correzioni sopra 1’ uno o 1’ altro di que’ due statuii nautici, senza poi conservare nè 1’ uno nè 1’ altro di essi, de’ quali il posteriore e migliore rimase manuscritto, e l’anteriore più imperfetto venne stampato nella sola già citata prima edizione degli statuti veneti, rarissima e quasi irreperibile. E opinione comune che i Veneziani accettassero in Costantinopoli, nell’anno 1215, le famose leggi marittime intitolate : Consolato del mare, promettendone solennemente 1’ osservanza. Questa opinione non regge all’ esame d’una critica severa, e rimane pertanto dubbioso quando veramente i Veneziani adottassero quelle leggi. Certo è per altro ch’esse ebbero autorità in Venezia fino da tempo remoto, ed è probabile che venissero accolte, non per alto di accettazione formale, ma per tacito consenso e per consuetudine, in considerazione dell’ utilità derivante dall’ essere assoggettale a leggi uniformi le transazioni mercantili dei popoli marittimi nel Mediterraneo. Sotto i dogi Lorenzo Tiepolo, Giovanni Dandolo e Pietro Gra-denigo, e più specialmente sotto i dogi Francesco ed Andrea Dandolo, furono fatte parecchie correzioni ed addizioni agli statuti civili, processuali e criminali del doge Jacopo Tiepolo, ed allo statuto nautico di lui, o del doge Zeno. II suddetto Andrea Dandolo le raccolse in un corpo, che pubblicò nel 26 novembre 1546, (i) Trovasi anche in un antico bellissimo codice degli stalliti veneti conservato nell1 Archivio generale deiFrari. E quivi diviso in soli capitoli 117. Susseguitano : Statuto terretarum in capitoli 5^, che non furono mai stampati. Le terrete, o terete, teride, tarete, tarrite, tarede, taride, erano barche onerarie.