149 ■o$> » fallo e poi li oiltadini che offendono gli altri nel trattare i negozii » della repubblica. » Questa esposizione delle leggi spettanti agli inquisitori di Stato pare che non abbisogni di lunghi commenti. Chiaramente si conosce che gl’ inquisitori di Stato non erano se non un’ emanazione del consiglio de’ dieci ; organo valido d’ un corpo potente. E cosi, come il corpo, 1’ organo aveva per suo scopo principale la vigilanza sulla condotta dei nobili. Efori, areopago, non meno importanti che gli efori e 1’ areopago di Lacedemone e di Atene, servivano gl’ inquisitori di Stato a mantenere 1’ equilibrio nel corpo imperante, prestavano il modo ai sudditi di ottenere giustizia contro i signori. Tale che non avrebbe osato di accusare un nobile pubblicamente, in segreto lo faceva, sicuro che se 1’ accusa era vera, quel nobile polente non avrebbe potuto sfuggire dalla vindice mano della giustizia. Ad ognuno è dato tenere per tale o tal altra opinione ; ma quando si scrive storia, si deve condursi ai tempi, agli avvenimenti passati, alle passate condizioni generali della civiltà. Dalle date delle leggi che abbiamo citate, si conosce chiaramente, che 1’ autorità dei dieci e dei tre crebbe in ragione diretta del crescere la potenza spagnuola in Italia, e quindi i pericoli della repubblica ; in ragione diretta del mutamento e allargamento dei costumi nei nobili ; quindi degli abusi dell’ autorità loro, delle corruttele della povertà, dalla mancanza crescente degli spedicnti che il commercio offriva per toglierla. La nimicizia dei nobili poveri contro questa magistratura, viene prova evidente di quello che da noi si dice. Si aggiunga l’indole dei tempi. Gli annali del Malipiero, per tacere degli altri cronisti, fanno conoscere che nel secolo XV le sentenze del consiglio dei dieci erano pubblicamente eseguite, e quasi tutle contro nobili. Il segreto procedimento dei dieci, la cresciuta potestà degl’ inquisitori di Stato, frutti furono dei tempi mutati, nei quali in tante parti d’Europa il segreto s’impadronì dei tribunali, ordinava ed eseguiva i castighi non iscompagnato dall’ arbitrio. Quali guarentigie offrissero i dieci ed i tre negli atti della giustizia sarà detto or ora.