<♦ 155 quatlro quinti dell’intero consiglio dei dieci. Due leggi, 1615, 28 settembre; 1640, 27 marzo, prescrivono che le accuse con circostanze di maschere, archibugi, barche, siano liquidate, cioè provate da due teslimoni innanzi agli avvogadori, e poi sieno portate al consiglio dei dieci, che delibererà se debba accettarle. Non comprovandosi le circostanze, le accuse sieno rimesse ai tribunali ordinari. Con leggi 1617, 6 aprile; 1625, 15 novembre; 1626, 5 gennaro, le accuse sottoscritte dall’accusatore per essere accettate, dovevano ottenere due terzi dei voti dell’intero consiglio dei dieci. Nel 1628, 25 settembre, e 1655, 25 giugno, il maggior consiglio ordinò, che le accuse sopra fatti accaduti nelle provincie, o venute dalle provincie, non debbano accettarsi che coi quattro quinti del consiglio dei dieci, e se si tratta di un nobile veneziano bastino due terzi. Nelle votazioni delle magistrature veneziane lo squittinio era segreto. Giravano tre bussoli; uno bianco per l’affermativa, l’altro verde per la negativa ; il ferzo rosso pei voti dubbi ( detti non sinceri ), che, ove prevalevano, facevano sospendere le deliberazioni, come il non liquet de’Romani. La legge 1647, 11 marzo, ordina che prima di accettare un’ accusa si deva sottoporla per cinque volte alla prova dei voti, computando i voti non sinceri come negativi. Se ottengano per cinque volte i suffragi necessari, siano allora solamente accettate. Nel 1647, 2 maggio, si ordinò che, ricevuta un’ accusa non sottoscritta, prima sia deciso, colla maggioranza di cinque sesti dei votanti, se veramente contenga materia di Stato o importantissimo pubblico interesse. Questa deliberazione doveva essere assoggettata alle cinque votazioni. Poi si passava a deliber rare egualmente con cinque votazioni se l’accusa dichiarata materia di Stato doveva essere accettata. 1656, 50 agosto; 1652, 15 feb-braro ; le accuse sopra banditi, anche non sottoscritte, purché citino tre testimoni del fatto, siano accettate se ottengano quattro quinti di voti, che le dichiarino accettabili; così per legge 1665, 12 aprile, le accuse contro coloro i quali commettessero atti irreverenti nelle chiese, bastando però per accettarle due terzi dei voti. Con più vol. i. 20