■o 296 Per ollenere il pagamento dovevasi provare la dote dinanzi al magistrato del proprio in uno dei tre modi già detti, cioè o mediante contratto nuziale, o mediante carte confessionali notificate, o mediante deposizioni testimoniali. Ciò fatto, ottenevasi un alto a legge, che chiamavasi vadimonio, e dimostrava in forma autentica che la dote era stata provata. In esecuzione di questo procedevasi al pagamento, il quale si effettuava in modo diverso, secondo che la dote era o non era stala anteriormente assicurata. Se la dote era già stata assicurata, o aveva o non aveva avuto luogo prelazione. Se no, il pagamento doveva apprendere gli stessi beni già appresi in assicurazione. Se si, o Iratlavasi di mobili, c restava a libera disposizione della moglie o de’suoi r pprescntanli il valore già depositato in zecca: o trattavasi di slabili, e chi aveva ottenuta la prelazione doveva, entro due mesi dallo scioglimento del matrimonio, depositarne in zecca il valore a disposizione della moglie o de’ suoi rappresentanti. Non essendovi previa assicurazione, effettuavasi il pagamento apprendendo i beni del marito secondo l’ordine già dello parlando delle assicurazioni : cioè, prima i mobili, indi gli slabili di fuori, indi quelli di Venezia: non bastando i beni del marito, quelli da lui alienati dopo il matrimonio, cominciando dalle ultime alienazioni e rimontando alle più remole : finalmente, i beni de’ fedecommessi ascendenti, che quando erano assegnali restavano sciolti dal vincolo. Procedendosi al pagamento, facevansi previamente intimare i possessori dei beni e gli altri interessati, affinchè potessero usare le loro difese. Presentavasi al giudice la polizza dei beni, sui quali s’intendeva ottener pagamento : il giudice li faceva stimare : chi chiedeva il pagamento poteva dichiarare di accrescer le stime. Facevansi le stride per dar pubblica notizia del fatto: facevansi chiamori agli uffici del sale, delle acque, della zecca, delle biade, dell’ arsenale, dei camerlenghi di comune, dei sopradazi e dei X offici, ove i mariti potevano essere debitori : facevansi i cogniti, o dinuncie, ai proquinqui e laterani. Passati due mesi, e non essendovi contraddizioni, il giudice serrava le stride, e concedeva il